La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 1686 depositata il 16 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale. (per tutte, Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 6498/2012) …”
La vicenda ha riguardato la dipendente di una nota società di moda a cui veniva ingiunto il licenziamento per le affermazioni proferite dalla lavoratrice alla responsabile del punto vendita ed in presenza di colleghe che integravano gli estremi della insubordinazione e della minaccia grave (la dipendente affermava che la responsabile del punto vendita vendeva, sottobanco, ai clienti della boutique capi da uomo che si sarebbe fatta arrivare in proprio, visto che l’azienda produce e distribuisce soltanto abiti da donna e di tutto ciò aveva le foto che lo provavano). La lavoratrice impugno il licenziamento. Il Tribunale adito ritené pienamente provati i fatti oggetto di contestazione mentre gli addebiti che la lavoratrice aveva mosso a carico della responsabile del punto vendita per giustificare la propria condotta erano risultati indimostrati. Avverso la decisione dei giudici di primo grado, la dipendente proponeva appello. La Corte territoriale confermava la pronuncia del tribunale. La dipendente, propose ricorso, avverso la sentenza di appello, fondata su due motivi.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso ritenendo conforme ai principi di diritto la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto sussistenti gli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa, secondo gli standard conformi ai valori dell’ordinamento per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell’etica e del comune vivere civile.