CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 796 depositata il 9 gennaio 2024
Lavoro – Rivalutazione contributiva per benefici amianto – Decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali – Decorso del termine decadenziale – Presentazione di nuova domanda amministrativa successivamente alla maturazione della decadenza – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 19.7.2021 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 19.2.18, ha dichiarato il diritto del lavoratori in epigrafe alla rivalutazione contributiva per benefici amianto.
In particolare, la Corte territoriale ha escluso la decadenza ex articolo 47 d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo seguente al decreto legge n. 98 del 2011, decadenza che invece il giudice di primo grado aveva applicato al pensionato in discorso, facendo decorrere il termine dall’entrata in vigore del decreto-legge del 2011.
La Corte territoriale ha, in particolare, affermato che la pensione senza maggiorazione non era una prestazione riconosciuta solo in parte (dovendosi l’eventuale riconoscimento parziale valutare in relazione alla domanda amministrativa ed al suo contenuto), ma era solo una diversa modalità di calcolo, sicché la decadenza ex art. 47 non poteva decorrere dal pensionamento, ma solo dalla domanda amministrativa del beneficio. Ha poi escluso la decadenza, in quanto la stessa non poteva trovare applicazione in relazione alla domanda amministrativa del 2008 (perché vi era un giudicato sulla improponibilità dell’azione, ciò che escludeva la presentazione della domanda amministrativa in epoca precedente); riteneva, infine, la Corte, non decorso il termine decadenziale computato dalla domanda amministrativa del 2015.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria, rispetto al quale il lavoratore è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
Il motivo deduce violazione dell’articolo 47 d.p.r. 639 del 70, per avere la Corte territoriale trascurato che il giudicato escludeva la domanda amministrativa precedente e che, tuttavia, la domanda amministrativa del 2008 – successiva alla domanda giudiziale – rilevava ai fini del decorso del termine decadenziale.
Il motivo è fondato perché se è vero che alla proposizione della domanda amministrativa in corso di causa non si ricollega nel procedimento altro che la improponibilità della domanda giudiziaria, la stessa domanda amministrativa in sé (benché proposta in corso di causa) rileva per il decorso del termine di decadenza ai fini della prestazione, in considerazione della natura sostanziale della decadenza;
peraltro, su tale aspetto la presentazione di un ulteriore domanda amministrativa non rileva in alcun modo (non potendo la seconda domanda amministrativa presentata dal parte impedire il relativo decorso).
Nel senso indicato, si è già chiarito da questa Corte (Cass. n. 21039 del 23/08/2018, Rv. 650139 – 01) che, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, aveva rigettato l’eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).
In tema, Cass. n. 2501 del 2023 e n. 20185 del 2022 hanno, poi, aggiunto che il termine di decadenza dev’essere computato a decorrere dalla prima domanda amministrativa, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicato formatosi per effetto della sentenza dichiarativa dell’improponibilità del ricorso per difetto della previa domanda amministrativa, conseguendone, pertanto, il decorso del termine triennale senza che la pretesa fosse coltivata.
Invero, il fatto che la domanda amministrativa sia stata presentata nel corso del giudizio definito come detto non impedisce, come correttamente osservato dall’Inps, che detta domanda segni comunque l’avvio del procedimento amministrativo e determini, quindi, il decorso del termine triennale di decadenza.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, dev’essere cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate essendo la decisione basata su giurisprudenza consolidatasi solo in corso di causa; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio; condanna la parte intimata al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge; spese dei gradi di merito compensate;
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