L’articolo 36 del D. Lgs. n. 81 del 2015 al comma 3 statuisce che “… Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi (ossia stipulati), la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati …”
La norma, sopra indicata, ha previsto quindi:
- la eliminazione di fatto della comunicazione preventiva, ossia prima della stipula del contratto di somministrazione;
- il solo obbligo della comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati. Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva;
- eliminazione di fatto dell’informativa delle motivazioni di ricorso, rimanendo solo un discorso quantitativo e temporale.
Pertanto i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, a seguito instaurazione dei contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro (il vecchio “lavoro interinale”), sono obbligati all’invio della comunicazione annuale dei lavoratori somministrati ai sindacati contenente i dati occupazionali dell’azienda, con riferimento ai contratti stipulati e conclusi, alla loro durata, al numero e alla qualifica dei lavoratori utilizzati. La scadenza è il 31 gennaio dell’anno successivo.
La comunicazione va inoltrata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria).
Il legislatore con tale norma ha voluto consentire ai lavoratori delle agenzie di somministrazione di poter esercitare i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori.
Il Ministero del lavoro, con nota del 3 luglio 2012, ha precisato che:
- responsabile dell’obbligo di comunicazione è l’Azienda utilizzatrice, che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente o mediante l’associazione datoriale a cui fa riferimento;
- possibilità di scadenze o periodicità diverse se indicate nel contratto collettivo nazionale o di secondo livello applicato in azienda.
Il contenuto della comunicazione
I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello allegato, sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza della comunicazione;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno solare e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
Normalmente, sono le Agenzie di somministrazione che comunicano i dati all’azienda.
Sanzione
Per coloro che non adempiano a tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro sia in caso di mancato invio della comunicazione sia nell’ipotesi di non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
Infine si ricorda che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
Allegati