PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 24 novembre 2023

Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni e documentazione dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, i termini e le modalità per assicurare, mediante opportune intese, il trasferimento all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni già assicurate dal Ministero dell’economia e delle finanze, quale Autorità competente, in collaborazione con Banca d’Italia e Consob, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, nonchè per il trasferimento della relativa documentazione, anche classificata, e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie da parte dell’amministrazione cedente.

2. Il presente decreto fissa, altresì, i termini per il trasferimento in capo all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Art. 2

Trasferimento di funzioni

1. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, vengono trasferite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualità di Autorità nazionale competente NIS di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2018, tutte le funzioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, già assicurate, nel settore bancario e nel settore infrastrutture dei mercati finanziari, dal Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con Banca d’Italia e Consob, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3

Trasferimento della documentazione

1. Il trasferimento all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento, si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze svolge una ricognizione delle risorse, anche in conto residui, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento.

2. La ricognizione è comunicata all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro dieci giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al presente comma, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale subentra, alle stesse condizioni, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l’eventuale determinazione dell’Agenzia di stipulare, per le medesime finalità, nuovi contratti.

4. Fino alla data di subentro dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nei rapporti di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad adottare gli atti contabili necessari su richiesta dell’Agenzia medesima.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.