AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 15 del 24 gennaio 2024

Trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. ”auto-estinguibili” di S.r.l.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società a responsabilità limitata istante (di seguito ”Società” o ”Istante”), operativa nel settore immobiliare, rappresenta di essere proprietaria di un immobile in Milano sul quale intende eseguire un’attività di conversione e ristrutturazione con parziale frazionamento a destinazione residenziale (di seguito, Operazione Immobiliare).

La Società, con capitale sociale interamente versato pari a euro 10.000,00, è posseduta attualmente dalle seguenti società di capitali:

Socio A, avente quote del valore di euro 5.200,00 pari al 52% del capitale sociale;

Socio B, avente quote del valore di euro 3.300,00 pari al 33% del capitale sociale;

Socio C, avente quote del valore di euro 1.500,00 pari al 15% del capitale sociale.

Alla percentuale di partecipazione al capitale sociale di ciascuno dei soci corrisponde una uguale percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della Società e uguale percentuale in sede di distribuzione degli utili.

Per poter effettuare l’Operazione Immobiliare, la Società intende ricercare nuovi apporti di capitale da parte di investitori terzi attraverso un’operazione di equity crowdfunding, ricorrendo ai servizi resi da una piattaforma online di equity based crowdfunding (gestita dalla società Alfa S.r.l., di seguito la ”piattaforma”).

In particolare, l’Istante intende deliberare un aumento di capitale prevedendo l’emissione di quote di categoria speciale cd. ”auto-estinguibili”, da offrirsi in sottoscrizione a terzi dietro versamento di un minimo di euro 1.500.000,00 (di cui euro 7.500,00 da imputarsi a valore nominale ed euro 1.492.500,00 a sovrapprezzo), ad un massimo di euro 1.900.000,00 (di cui euro 9.500,00 da imputarsi a valore nominale e 1.890.500,00 a sovrapprezzo).

A tal fine, sarà modificato lo Statuto per prevedere l’emissione di quote di categoria B (di seguito, ”Quote B”), di natura speciale (cd. ”auto-estinguibili”) prive di diritti amministrativi, che si estingueranno automaticamente al verificarsi dell’evento indicato nell’articolo 13.2 della ”bozza di Statuto” allegata all’istanza, con il quale viene stabilita l’autoestinzione delle quote qualora gli utili e le riserve distribuibili (di utili e/o di capitale) vengano distribuite ai titolari di Quote B complessivamente per un importo pari alla somma:

del capitale investito, e

del rendimento indicato a favore dei medesimi titolari.

Con specifico riferimento alle quote auto-estinguibili, l’Istante evidenzia che la Massima del Consiglio Notarile di Milano del 16 giugno 2020, n. 190 ha confermato la legittimità di clausole statutarie di S.p.A. o S.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento.

Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in relazione al trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, titolari di Quote B ”speciali”, al verificarsi dell’evento automatico di estinzione previsto dall’articolo 13.2 della ”bozza di Statuto”. In particolare, chiede se al momento dell’auto estinzione si realizzi un reddito di capitale ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che alle somme spettanti agli investitori persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, titolari di Quote B, al verificarsi dell’evento automatico di estinzione previsto dall’articolo 13.2 della ”bozza di statuto”, si applica l’articolo 47, comma 7, del Tuir, che equipara ai dividendi i redditi che derivano dalla liquidazione del valore della partecipazione detenuta da persone fisiche in società di capitali, a seguito di recesso, di esclusione, di riscatto, di liquidazione della società partecipata.

Al riguardo, l’Istante evidenzia, infatti, che il recesso, l’esclusione, il riscatto, la liquidazione della società costituiscono fattispecie che preludono alla fine del rapporto partecipativo, alla stregua di quanto avviene per le quote ”auto-estinguibili”.

Pertanto, l’Istante ritiene che la liquidazione della quota ai soci uscenti al momento della sua autoestinzione, indipendentemente dalla tipologia di riserve distribuite (di utili o di capitale), comporti il realizzo di un reddito di capitale ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, pari alla differenza tra il corrispettivo percepito per la liquidazione della quota e il costo fiscale della stessa, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il presente parere ha ad oggetto esclusivamente il trattamento fiscale delle somme corrisposte a persone fisiche che detengono, al di fuori dell’attività di impresa, arte e professione, le descritte Quote B ”speciali” ”auto-estinguibili” emesse dalla Società al momento dell’estinzione delle stesse e prescinde da ogni valutazione in ordine al trattamento fiscale dell’operazione in capo alla Società non oggetto del quesito.

Nel caso di specie, la Società intende offrire al pubblico quote di partecipazione al capitale attraverso un’operazione di equity crowdfunding su una piattaforma online, iscritta nell’apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2020/1503, tenuto dall’European Securities and Markets Authority (ESMA).

Come chiarito nella risposta ad interpello pubblicata il 27 dicembre 2018, n. 137, con il termine ”crowdfunding”, di matrice anglosassone, si è soliti indicare un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di una massa indefinita di investitori (”crowd”, folla), attraverso contribuzioni in denaro (”funding”, finanziamento) effettuate a mezzo di appositi siti internet.

Trattasi, in particolare, di un sistema di finanziamento ”collettivo” in forte espansione nel mondo del web, a cui partecipano numerosi investitori (anche non professionali) che, attraverso specifici portali Internet, sostengono, anche con contributi di modesta entità, progetti imprenditoriali di qualsiasi genere, che altrimenti rischierebbero di non essere realizzati per mancanza dei fondi necessari, ricevendo in cambio un premio o una ricompensa.

Con riferimento alle modalità di finanziamento, è possibile distinguere varie tipologie di crowdfunding:

1. il donation based, è un modello che si basa su una vera e propria donazione e, di solito, viene utilizzato per finanziare progetti di natura sociale;

2. il reward based, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa, commisurata alla donazione, in genere non in denaro;

3. l’equity based, è un modello che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa;

4. il royalty based, è un modello in cui l’investitore finanzia una determinata iniziativa dell’impresa ricevendone, in cambio, parte dei profitti (le royalties).

La piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.

La possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, anche tramite operazioni di crowdfunding, è prevista dall’articolo 100ter (rubricato ”Offerte di crowdfunding”) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza TUF), il quale dispone che «1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), cbis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l‘intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all’investitore di esercitare l’opzione oppure indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: ”Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L’avvertenza è attivata, in particolare, anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l’intera durata della navigazione.

10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding».

Per quanto rappresentato nell’istanza, il modello che intende utilizzare la Società è il modello equity based, che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota nominativa di partecipazione al capitale della stessa tramite la piattaforma.

In particolare, la Società intende offrire al pubblico quote ”auto-estinguibili”, ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello Statuto (i.e., le Quote B).

Nel caso di specie, come dichiarato dall’Istante in sede di documentazione integrativa, gli aderenti all’operazione di crowdfunding parteciperanno al capitale della Società attraverso la sottoscrizione di Quote B, «intestate nominativamente ai singoli sottoscrittori», attraverso una piattaforma il cui gestore è «autorizzato e per normativa Consob non può sottoscrivere quote di capitale relative a raccolte pubblicate nel proprio portale».

Al riguardo, si rileva che l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che «L’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile».

Il successivo comma 3 prevede che «L’atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative».

Il comma 5 del medesimo articolo 26 prevede che «In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali».

Nel caso di specie, in base alla bozza dello Statuto, la Società può emettere le «seguenti categorie di quote:

(a) quote di categoria denominate ”Quote A”;

(b) quote di categoria denominate ”Quote B”».

Come chiarito nella documentazione integrativa, tali quote sono «connotate da un elemento distintivo: esse sono destinate all’estinzione senza che il socio interessato, né la società, né un socio terzo debbano esprimere alcuna specifica volontà. A differenza di istituti come il recesso e il riscatto, dove lo scioglimento del vincolo avviene a seguito dell’esercizio del correlato diritto potestativo assegnato all’avente diritto (il socio nel recesso e la società nel riscatto); nelle partecipazioni auto-estinguibili, invece, lo scioglimento avviene in modo automatico, al verificarsi dell’evento previsto nello statuto».

La bozza dello Statuto prevede, infatti, che «Nel momento in cui i soci titolari di Quote B abbiano ricevuto distribuzioni di utili e/o riserve di utili e di capitale in misura pari rispettivamente:

quanto alle Quote B, alla somma del Capitale Investito e dell’importo risultante dall’applicazione al Capitale Investito del Roi Annualizzato composto del X% (x per cento);

Le relative partecipazioni si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione; l’estinzione delle suddette quote non darà luogo ad alcuna riduzione del capitale sociale, che rimarrà immutato e la misura delle quote dei soci restanti si accrescerà (se del caso con i necessari arrotondamenti) in via proporzionale.

Ai fini del presente articolo 13.2, si dovrà tenere conto delle distribuzioni complessivamente effettuate, a partire dalla data di sottoscrizione di ciascuna Quota B, in favore dei soggetti tempo per tempo titolari della medesima quota».

Secondo quanto previsto nella bozza dello Statuto, emerge che:

le Quote B sono quote di partecipazione al capitale, ancorché prive di diritti di voto;

i soci possessori delle Quote B non avranno diritto a una remunerazione predeterminata, gli utili verranno loro distribuiti «in via prioritaria in proporzione al Capitale Investito»;

le quote si estingueranno automaticamente senza alcun diritto alla liquidazione;

non sono previste clausole che garantiscono il rimborso del capitale, esponendo così gli investitori al rischio di perdita del capitale investito.

Sulla base del descritto quadro di riferimento, si ritiene che, essendo le Quote B”auto-estinguibili” in parola quote rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitali a responsabilità limitata, le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell’attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all’articolo 47 del Tuir.

Sul punto sono stati forniti chiarimenti nelle circolari 16 giugno 2004, n. 26/E, 18 gennaio 2006, n. 4/E e 27 giugno 2014, n. 19/E alle quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

Nello specifico, tra l’altro, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del Tuir, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel successivo comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Il comma 5 stabilisce che non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all’Ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (cfr. circolare n. 26/E del 2004).

Come chiarito nella circolare n. 4/E del 2006, l’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall’impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria.

Inoltre, come evidenziato nella circolare n. 26/E del 2004, il reddito realizzato dalle persone fisiche, che detengono quote di partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa, al momento della loro estinzione, costituisce reddito di capitale determinabile ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, secondo il quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

Su tali redditi di capitale si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 1bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e delle qualificazioni effettuate dal contribuente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza di interpello in quanto non oggetto di valutazione in questa sede e nel presupposto della loro veridicità e correttezza, ivi incluso la correttezza sotto il profilo civilistico e regolamentare dell’emissione delle quote speciali oggetto del presente interpello.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.