CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34588 depositata l’ 11 dicembre 2023
Lavoro – Diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992 – Incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente – Utilizzo frazionato – Inammissibilità
Rilevato
– che, con sentenza del 12 dicembre 2017 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale, accoglieva la domanda proposta da S.B. nei confronti dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 3 S. del Veneto, alle cui dipendenze la B. prestava servizio, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 fruite dalla B. sulla base dell’effettivo monte ore che la stessa avrebbe dovuto svolgere nella giornata, essendo la sua attività lavorativa articolata in turni che prevedono orari diversi per la mattina (7 ore e 10 minuti) il pomeriggio (8 ore e 10 minuti) e la notte (9 ore e 10 minuti) anziché considerando l’orario giornaliero teorico di 6 ore; – che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che in difetto di una norma contrattuale che preveda la fruizione frazionata dei permessi e la conseguente limitazione a 18 ore del monte orario di permessi concessi a norma dell’art. 33 l. n. 104/1992 (corrispondenti alla 6 di orario giornaliero teorico per i tre giorni interi di permesso), non è operativo alcun limite orario mensile di 18 ore per il godimento delle tre giornate intere di permesso;
– che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Azienda sociosanitaria affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la B.;
– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
Considerato
– che, con l’unico motivo, l’Azienda socio-sanitaria ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 71, comma 4, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che, a suo dire, erroneamente avrebbe desunto dall’invocata disposizione la regola per cui “nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”, disposizione viceversa inapplicabile alla fattispecie in quanto destinata a disciplinare la diversa ipotesi di fruibilità dei permessi retribuiti alternativamente in ore e giorni con conseguente legittimità della modalità di computo applicata dall’Azienda socio-sanitaria nella specie ed ora trasfusa nell’art. 27 del CCNL di comparto 21.5.2018;
– che il motivo è inammissibile atteso che la Corte territoriale non ha fondato la propria decisione sull’art. 71, comma 4, del d.l. 112/2008 (norma denunciata) ma ha sviluppato l’intero ragionamento sulla configurazione del beneficio che discende dalla disposizione che lo contempla, l’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992;
– che ha, così, fatto riferimento all’impossibilità di una fruizione frazionata delle giornate di permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 e quindi alla stessa configurabilità di un monte ore commisurato all’orario teorico di 6 ore giornaliere per i tre giorni interi di permesso, da qui facendo discendere (stante la mancanza di una norma contrattuale che tale possibilità invece preveda) la computabilità per intero della giornata lavorativa sostituita con il beneficio, a prescindere dal superiore numero di ore che il lavoratore turnista avrebbe dovuto svolgere in quella giornata;
– che, effettivamente, la suddetta legge non prevede alternative rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero;
– che, come evidenziato dalla Corte territoriale, non vi era, all’epoca dei fatti, alcuna previsione contrattuale nel senso della possibilità di un utilizzo frazionato;
– che il rilievo fondato sull’art. 71, co. 4, del d.l. n. 112/2008 (secondo il quale l’errore della Corte veneziana sarebbe consistito nell’applicare tale norma volta invece a disciplinare un fattispecie diversa) è del tutto eccentrico rispetto al decisum e si sostanzia nella riproposizione del motivo di appello che la Corte territoriale (diversamente da quanto aveva fatto, sul punto, il Tribunale) ha disatteso ritenendo risolutiva l’applicazione dell’art. 33, co. 3, della l. n. 112/2008;
– che, del resto, neppure può rilevare l’art. 27 co. 1 e co. 10 del contratto collettivo approvato il 21.5.2018, pure invocato dalla ricorrente, trattandosi di disposizione ratione temporis non applicabile;
– che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.