DECRETO LEGISLATIVO n. 8 del 29 gennaio 2024
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71
Art. 1
Modifiche all’ordinamento giudiziario militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»;
b) all’articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»;
c) all’articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2;».
Art. 2
Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60:
1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»;
b) all’articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»;
c) all’articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «per l’intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».
Art. 3
Norme di attuazione
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un’unita’ in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un’unita’ di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche’ i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione delle disposizioni dell’articolo 2 si provvede nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell’articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.