MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 3 del 2 febbraio 2024

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Adozione del metodo dei c.d. “premi esenti” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato relativo alle garanzie concesse dal Fondo alle PMI ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione

Si comunica che, a partire dalla data che sarà successivamente comunicata e comunque non oltre il 29 febbraio, in riferimento alle garanzie del Fondo concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, qualora:

  1. il soggetto beneficiario finale sia una PMI o un Professionista, come definite nelle Disposizioni Operative del Fondo, e
  2. l’importo garantito totale, calcolato come somma tra gli importi garantiti su tutte le operazioni finanziarie in essere ammesse all’intervento del Fondo e l’importo da garantire su nuove operazioni finanziarie per le quali si richiede l’ammissione all’intervento del Fondo, sia compreso tra euro 2.500.000,00 ed euro 5.000.000,00, ai fini del calcolo del premio teorico di mercato delle suddette garanzie, sarà applicabile il metodo dei c.d. “premi esenti” di cui ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Tale metodo prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata ai sensi del modello di valutazione del Fondo, come illustrato nella seguente tabella.

Classe Rating FDGPremio «esente» annuo
10,8%
2

3

4

2,0%
5

6

7

8

9

10

3,8%

4,3%

4,8%

5,3%

5,8%

6,3%

11 – 12Non applicabile

Nei casi in cui non sia possibile la determinazione della classe di valutazione del soggetto beneficiario finale attraverso il modello di valutazione del Fondo, in applicazione di quanto previsto ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, il premio annuo sarà fissato pari:

  1. al 3,8 % ovvero
  2. al premio che sarebbe applicabile alla impresa controllante, qualora esistente, sulla base della precedente tabella.

Il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008, pag. 6).

L’Equivalente Sovvenzione Lordo (“ESL”) per il soggetto beneficiario finale sarà determinato calcolando la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, calcolata ai sensi della normativa applicabile.

Contestualmente alla suddetta comunicazione di entrata in vigore del metodo dei c.d. “premi esenti” saranno fornite ulteriori indicazioni di carattere operativo.