AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi – Articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni ivi indicate.

Con risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in parola applicata dal sostituto d’imposta.

Tale imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, si istituisce il seguente codice tributo:

– “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.