MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 16 gennaio 2024
Modalità di erogazione dell’incremento della prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 234 del 2021, anno 2023
Articolo 1
(Modalità di erogazione dell’incremento della prestazione integrativa)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l’erogazione dell’incremento della prestazione integrativa del trattamento di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.
2. La misura dell’incremento della prestazione integrativa è tale da aumentare la prestazione dal 60% fino ad un massimo del 73% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 131 della legge n. 234 del 2021, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
3. Le domande di accesso all’incremento della prestazione integrativa del trattamento di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono presentate dal datore di lavoro all’INPS, secondo le modalità definite dall’Istituto, e sono prese in considerazione dall’Istituto secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Le prestazioni integrative di cui al comma 1 sono erogate dall’INPS direttamente ai lavoratori per un periodo pari alla durata della prestazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già autorizzata.
Articolo 2
(Limite massimo di spesa e monitoraggio)
1. L’incremento delle prestazioni integrative del trattamento di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 non può superare il limite massimo di spesa di 30,1 milioni di euro per l’anno 2023.
2. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e ne fornisce comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. L’onere di cui al comma 1 è a valere sull’importo del risparmio di spesa accertato ai sensi dell’articolo 1, comma 132, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2021, pari a complessivi 30,1 milioni di euro per l’anno 2023.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it – sezione “pubblicità legale”.
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