AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 6 del 14 febbraio 2024

Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini aeo (operatore economico autorizzato) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 – Corsi di aggiornamento professionale

La Circolare n. 27 del 4 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni relative all’applicazione dell’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) e dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.

Come noto, il criterio di cui alla citata lettera d) si considera soddisfatto se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta una delle seguenti condizioni con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena di approvvigionamento, all’organizzazione societaria interna e al tipo di attività:

1. standard pratici di competenza – comprovata esperienza pratica almeno triennale in materia doganale; – possesso di uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di normazione;

2. qualifiche professionali – conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale.

L’obiettivo principale delle attività formative di cui al sopracitato punto 2 è quello di erogare il percorso didattico necessario per il conseguimento della “qualifica professionale”, richiesto dalle sopra menzionate disposizioni del CDU.

Tale formazione può essere erogata, oltre che dall’Autorità Doganale di uno Stato Membro, anche da:

– istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale;

– associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione.

L’Ente erogatore la formazione di cui sopra deve essere, come noto, un’Università, un Istituto di insegnamento riconosciuto, un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire la qualificazione prevista dall’articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.

Ne consegue che possono chiedere l’accreditamento per la formazione cd “base” solo i soggetti che rispondono ai criteri del sopra menzionato art. 27, paragrafo 1, lettera b), punti ii e iii, qualora in possesso anche dei preventivi requisiti relativi all’autorizzazione regionale per l’erogazione della formazione.

Gli Enti e gli Organismi interessati a fornire tale tipologia di corsi di formazione devono chiedere l’accreditamento del percorso formativo, prima dell’inizio del corso stesso, al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese di questa Agenzia (dir.dogane.aeo@adm.gov.it).

Al punto VIII della Circolare sopra richiamata è stata evidenziata anche l’esigenza di prevedere percorsi formativi di aggiornamento professionale, con cadenza biennale e della durata di almeno trenta ore, in una o più materie riferibili a quelle previste per i corsi accreditati.

Una costante formazione che permetta di restare aggiornati è, infatti, lo strumento indispensabile e privilegiato per affrontare con consapevolezza le sfide poste da un contesto normativo, geopolitico e tecnologico in rapido e continuo divenire.

In relazione alle materie oggetto del corso di aggiornamento, assumono rilevanza sia la continua evoluzione della normativa doganale, sia le numerose restrizioni e gli adempimenti in materia di commercio internazionale che necessitano di una gestione consapevole e sistematica della trade compliance.

L’aggiornamento in questione, ritenuto necessario ai fini di una valutazione positiva degli standard pratici di competenza, deve intendersi riferito a coloro che, pur avendo acquisito la “qualifica professionale” non abbiano svolto attività, come esperti qualificati, presso un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo ovvero che non abbiano svolto attività connesse all’ambito doganale (ad esempio: svolgimento della professione di spedizioniere doganale ovvero di lavoro dipendente o con altra forma contrattuale presso una casa di spedizioni).

In tal senso, qualora i soggetti interessati vogliano iniziare ad operare con la “qualifica professionale” presso un soggetto certificato AEO, l’aver svolto almeno un corso di aggiornamento nel biennio precedente alla data di inizio dell’attività in qualità di “operatore professionale” sarà valutato positivamente nell’ambito del monitoraggio periodico delle certificazioni AEO già rilasciate.

In via generale, nell’ottica di assicurare la compliance tra autorità doganale e operatori economici, un adeguato aggiornamento formativo è opportuno sia per coloro a cui è stato riconosciuto il possesso di adeguati standard pratici di competenza sia per coloro che avendo superato con profitto la formazione riguardante la legislazione doganale hanno acquisito la “qualifica professionale”.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori, costituirà oggetto di verifica in occasione degli audit periodici, in cui dovranno essere esibiti sia l’attestato di partecipazione sia, ove le informazioni non siano presenti nell’attestato, eventuale documentazione da cui risulti la durata e le materie del corso seguito.

Nelle altre ipotesi, invece, il possesso di attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento formerà, in fase di audit, oggetto di positiva valutazione dell’affidabilità e della compliance dell’operatore.

Si evidenzia, da ultimo, che relativamente ai corsi di aggiornamento, diversamente da quelli base di 200 ore, non è richiesto da parte degli enti erogatori alcun preventivo accreditamento, salva la discrezionale possibilità di inviare, almeno 30 giorni prima dell’inizio degli stessi, il programma all’Ufficio AEO compliance e grandi imprese che, nella suindicata tempistica, rappresenterà eventuali osservazioni; diversamente il silenzio dell’Ufficio costituirà assenso.

Per quanto attiene, infine, alle docenze di funzionari di ADM delle quali gli Enti intendono avvalersi, per ogni specie di corso formativo, si precisa che le stesse saranno svolte a titolo personale in applicazione di quanto previsto dall’art.53 del D.lgs., 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia, nonchè nel rispetto delle direttive al riguardo impartite da questa Agenzia.