PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 29 dicembre 2023
Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) e dell’art. 8, comma 2, lettera d), della legge 15 luglio 2022, n. 99 e definisce:
a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy;
b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.
Art. 2
Percorsi formativi di sesto livello EQF e figure professionali nazionali di riferimento
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell’offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, nonchè nell’ambito delle aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy, della durata di sei semestri, con almeno tremila ore di formazione, sono definite nell’allegato 1 al presente decreto, il quale ne costituisce parte integrante.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 rispondono alle specifiche esigenze, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, in merito alla richiesta di profili di alta qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque per cento del monte orario complessivo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell’Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali, di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonchè del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all’allegato 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.
5. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonchè alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti, elementi, o modifiche.
6. I profili di cui al comma 5 sono proposti annualmente dall’ITS Academy alla regione per la loro approvazione e l’inserimento nella programmazione regionale dell’offerta formativa.
7. L’articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i quali, in particolare, devono:
a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;
b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;
d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.
8. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99/2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area, previo confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.
Art. 3
Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy
1. L’accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno ottocento ore.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un’offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF.
3. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.
5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresì i moduli propedeutici per l’accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico.
Art. 4
Diplomi
1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), è rilasciato il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonchè ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99».
2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l’area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l’eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell’istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi.
3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell’Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.
4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all’adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5
Tabelle nazionali di corrispondenza
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di diplomi a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy, di diplomi a conclusione dei percorsi di laurea a orientamento professionale, nonchè per il riconoscimento di crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy ai fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, in percorsi accademici del sistema AFAM e per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionale dei giovani, a livello terziario, per una rapida transizione nel mondo del lavoro, il presente decreto definisce le modalità per rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy di differente livello, di cui all’art. 5, comma 1, attraverso l’adozione di tabelle nazionali di corrispondenza.
2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all’allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, individuano le corrispondenze tra le figure professionali nazionali degli ITS Academy, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 e tra le nuove figure professionali di sesto livello EQF di cui all’art. 2 del presente decreto, con le classi di laurea correlate ai fini dei passaggi e dell’eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, nonchè in percorsi accademici di primo livello del sistema AFAM, e viceversa.
3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento degli ITS Academy, di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», nonchè con i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema AFAM, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e, infine, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17.
4. I crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all’art. 6, della medesima legge n. 99/2022.
Art. 6
Decorrenza delle nuove figure professionali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto afferenti alle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy si applicano a partire dall’anno formativo 2024-2025.
Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
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