MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale dell’ 8 febbraio 2024
Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
Art. 2
Semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie
1. All’art. 6 del decreto 19 ottobre 2020 è eliminato il comma 2.
2. All’art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «La trasmissione dei dati», sono aggiunte le parole «delle spese sanitarie»;
b) la lettera h) del comma 1 è eliminata;
c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per le spese sanitarie di cui all’art. 2 sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
a) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
1-ter. La trasmissione delle spese veterinarie, di cui all’art. 2 del presente decreto, è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.»;
d) al comma 2-ter:
dopo le parole «Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati» sono aggiunte le parole «delle spese sanitarie e veterinarie,»;
le parole «presente decreto» sono sostituite dalle parole «presente decreto,»;
dopo le parole «il termine è fissato al 1° marzo 2023.» sono aggiunte le parole «Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS ai sensi del presente articolo, è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.».
3. Al paragrafo 4.7 dell’allegato A del decreto 19 ottobre 2020, dopo le parole «di cui all’art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.» sono eliminati i periodi: «In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’ assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.».
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