CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3847 depositata il 12 febbraio 2024

Lavoro – Contratto a tempo determinato – Rapporto risolto per mutuo consenso – Lasso di tempo trascorso tra la scadenza del contratto impugnato e la contestazione della nullità del termine – Inammissibilità

Rilevato che

1. La Corte di appello di Messina ha confermato, seppur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da R.L. nei confronti di R.F.I. s.p.a. tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità e delle retribuzioni maturate dalla sentenza al ripristino.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che il lavoratore non fosse decaduto dal potere di impugnare il contratto ma ha ritenuto che comunque il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso in quanto il rilevante lasso di tempo trascorso tra la scadenza del contratto di viaggio impugnato ( 2001) e la contestazione della nullità del termine, avvenuta con il ricorso giudiziale depositato solo nel 2020 senza che nel frattempo risultino essere stati conclusi ulteriori contratti, deponevano inequivocabilmente per la risoluzione del rapporto.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.L. in base ad un unico motivo. R.F.I. ha resistito con tempestivo controricorso.

Ritenuto che

3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che la mera inerzia del lavoratore non sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro atteso che all’inerzia si dovrebbero accompagnare ulteriori circostanze di fatto che, complessivamente apprezzate, denotino una chiara volontà di porre fine al rapporto.

4. Il ricorso non può essere accolto.

4.1. Rileva il Collegio che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (cfr. Cass. n. 29781 del 2017).

4.2. Orbene nel caso in esame la Corte di merito ha accertato che tra la conclusione del contratto e la sua impugnazione erano trascorsi ben diciannove anni senza che nel frattempo fossero intervenuti altri rapporti a termine ed ha ritenuto tale lasso temporale talmente importante da essere sintomatico della volontà di risolvere definitivamente il rapporto anche eventualmente costituitosi a cagione di un termine illegittimamente apposto.

4.3. Si tratta di accertamento di merito in questa sede non più sindacabile se non nei limiti di un vizio di motivazione che nella specie neppure è denunciato.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.