PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 21 dicembre 2023
Modalità di erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023»
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, per l’annualità 2023 è destinata a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualità precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonchè ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate.
2. Ai fini cui al comma 1, costituiscono:
a) «annualità precedenti» le annualità 2018-2020, 2021 e 2022;
b) «macroarea» il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma;
c) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, «aree territoriali svantaggiate confinanti» i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale;
d) «maggiori oneri» i maggiori costi da sostenere per la realizzazione delle opere principali, come derivanti dall’applicazione dei vigenti prezzari regionali;
e) «opere principali» e «opere complementari» rispettivamente, le progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e le opere che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell’opera principale.
Art. 2
Destinatari del Fondo
1. I destinatari del Fondo sono i comuni beneficiari dei finanziamenti relativi alle annualità precedenti del Fondo stesso, i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d’Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
3. I comuni beneficiari sono elencati nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
Criteri per la ripartizione del Fondo
1. La ripartizione del Fondo è effettuata sulla base dei criteri, di seguito riportati, introdotti dall’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 ed utilizzati per l’assegnazione del Fondo:
a) 42,5 per cento, per la macroarea Valle d’Aosta;
b) 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
3. Al fine di garantire l’accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, di cui all’art. 2, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell’allegato 1 del presente decreto, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell’incorporazione in un altro Comune, a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, è conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile è proporzionalmente definito.
4. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi al 2023.
5. Con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.
Art. 4
Domanda di finanziamento
1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all’allegato 1.
2. Nel caso di realizzazione di opere complementari, il finanziamento è destinato alla progettazione e alla realizzazione di tali opere.
3. Le richieste possono prevedere cofinanziamenti. Nel caso di cui al presente comma, il comune interessato garantisce il cofinanziamento con delibera comunale, da trasmettere in allegato alla domanda di finanziamento.
4. Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni per l’erogazione del finanziamento sono definite, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dal presente decreto, con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Ufficio I per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali (di seguito Ufficio I).
Art. 5
Verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento
1. L’ammissione al finanziamento è subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni poste, in attuazione del presente decreto, nel provvedimento dell’Ufficio I, relativo alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento di cui all’art. 4.
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dall’Ufficio I, che, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Per le opere complementari la verifica è condotta con riguardo al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune e trasmesso all’Ufficio I, in allegato alla presentazione della domanda di finanziamento.
Art. 6
Pubblicazione dell’elenco dei comuni ammessi al finanziamento
1. Con provvedimento dell’Ufficio I è adottato l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea, con le relative quote di finanziamento.
2. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine di cinque giorni successivi all’adozione.
3. La pubblicazione dell’elenco, di cui al comma 1, vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica del soddisfacimento delle condizioni poste nel provvedimento dell’Ufficio I, relativo alle modalità di presentazione delle domande e alle condizioni per l’erogazione del finanziamento di cui all’art. 4, comma 4.
Art. 7
Procedure di finanziamento
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 6, l’Ufficio I, con decreto di liquidazione eroga il finanziamento assegnato ai comuni beneficiari.
Art. 8
Monitoraggio e revoca dei finanziamenti
1. La valutazione della conformità e la verifica della realizzazione degli obiettivi delle opere principali, anche in relazione alla eventuale presenza di maggiori oneri per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, nonchè la verifica della realizzazione delle opere complementari, sono eseguite dalle regioni competenti, in raccordo con l’Ufficio I.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può stipulare con le singole regioni interessate specifico protocollo d’intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle opere oggetto del presente decreto che presentano maggiori oneri da sostenere per la realizzazione delle opere principali oppure delle opere complementari, il referente indicato dal comune che ha avanzato la domanda di finanziamento invia alla regione competente una relazione finale del progetto, corredata della rendicontazione delle spese effettuate ai fini delle attività di cui al comma 1 da parte della regione.
4. La regione trasmette all’Ufficio I le risultanze della valutazione di cui al comma 1 per la successiva approvazione da parte di quest’ultimo. L’Ufficio I dà comunicazione degli esiti al comune interessato.
5. Nel caso di esito negativo della valutazione e della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni interessate, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono all’Ufficio I una documentata relazione, proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento statale. A seguito dell’accettazione della proposta di revoca, l’Ufficio I richiede ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Allegato 1
COMUNI CONFINANTI APPARTENENTI ALLE MACROAREE VALLE D’AOSTA E FRIULI-VENEZIA GIULIA
| Numero | Macroarea | Comuni beneficiari | |
| 1 | Valle d’Aosta | Alagna Valsesia | Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine |
| 2 | Andorno Micca | ||
| 3 | Biella | ||
| 4 | Callabiana | ||
| 5 | Carema | ||
| 6 | Ceresole Reale | ||
| 7 | Graglia | ||
| 8 | Locana | ||
| 9 | Noasca | ||
| 10 | Piedicavallo | ||
| 11 | Pollone | ||
| 12 | Quincinetto | ||
| 13 | Rassa | ||
| 14 | Ronco Canavese | ||
| 15 | Sagliano Micca | ||
| 16 | Settimo Vittone | ||
| 17 | Sordevolo | ||
| 18 | Traversella | ||
| 19 | Valprato Soana | ||
| 20 | Valchiusa | Fusione che ha coinvolto due comuni di confine | |
| 21 | Friuli-Venezia | Alpago | Fusione che ha coinvolto un Comune di confine |
| 22 | Annone Veneto | ||
| 23 | Chies d’Alpago | ||
| 24 | Cinto Caomaggiore | ||
| 25 | Cordignano | ||
| 26 | Domegge di Cadore | ||
| 27 | Fossalta di Portogruaro | ||
| 28 | Fregona | ||
| 29 | Gaiarine | ||
| 30 | Gorgo al Monticano | ||
| 31 | Gruaro | ||
| 32 | Longarone | Fusione che ha coinvolto due comuni di confine | |
| 33 | Lorenzago di Cadore | ||
| 34 | Giulia Mansuè | ||
| 35 | Meduna di Livenza | ||
| 36 | Ospitale di Cadore | ||
| 37 | Perarolo di Cadore | ||
| 38 | Pieve di Cadore | ||
| 39 | Portobuffolè | ||
| 40 | Pramaggiore | ||
| 41 | San Michele al Tagliamento | ||
| 42 | Santo Stefano di Cadore | ||
| 43 | Sarmede | ||
| 44 | Soverzene | ||
| 45 | Tambre | ||
| 46 | Teglio Veneto | ||
| 47 | Vigo di Cadore |