Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. n. 3, sentenza n. 528 depositata il 22 agosto 2023

Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente depositato il signor C. C. U. G., codice fiscale (——) , ha impugnato la sentenza numero 393/02/17 – pronunciata in data 9 marzo 2017 e depositata in segreteria in data 22 giugno 2017 (rgr numero 581/2014) – con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Sassari, decidendo in merito al silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria a istanza di rimborso, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l’istanza era stata proposta a ufficio incompetente impedendo, per l’appunto, la formazione del silenzio rifiuto.

Negli anni de quibus, infatti, anni nei quali sono state conseguite le plusvalenze 2009 e 2010 delle quali è causa, il domicilio fiscale del contribuente non rientrava nella competenza dell’ufficio al quale è stata rivolta la istanza (Olbia della Direzione di Sassari) avendo il G. trasferito la propria residenza dal Comune di Palau al comune di Milano a far data dal 10 settembre 2010 e addirittura, al momento della presentazione del ricorso, il contribuente risultava essere residente nel Regno Unito.

Con l’atto di appello il G. eccepisce:

la erroneità della sentenza in assenza di alcun tipo di inammissibilità

la legittimità dei presupposti di fatto della istanza di rimborso.

L’Amministrazione finanziaria si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza in data 17 aprile 2023 la causa viene trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questo Collegio che la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata.

Alla luce di copiosa giurisprudenza di legittimità la presentazione di una istanza di rimborso a organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo a impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso ma anche a determinare la formazione del silenzio rifiuto impugnabile innanzi al giudice tributario.

L’ufficio incompetente, infatti, è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione e alla luce della esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti.

Il ricorso introduttivo, pertanto, era pienamente legittimo e in tal senso la sentenza di prime cure deve essere riformata.

La richiesta di rimborso, tuttavia, non è fondata e deve essere rigettata.

Trattasi di eccedenza di imposta sostitutiva versata sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni sottoposte al regime di tassazione opzionale del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo numero 46/1997 la cui imposta risulta essere stata versata alla Banca Akeros in qualità di intermediaria.

Nella fattispecie in esame il contribuente avrebbe dovuto rappresentare, in sede di presentazione della comunicazione all’intermediario ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 461/1997, i criteri di determinazione del costo della partecipazione ed evidenziare la sussistenza di eventuali oneri deducibili dal computo della plusvalenza al fine di consentire all’intermediario la corretta determinazione della plusvalenza medesima.

Il criterio adottato dall’intermediario finanziario per la valorizzazione del costo di acquisto delle partecipazioni cedute è stato quello del costo medio ponderato sulla base di un prezzo medio comunicato dallo stesso ricorrente il quale, invece, in ricorso, sostiene che il criterio corretto da utilizzare avrebbe dovuto essere quello L.I.F.O., costo di acquisto determinato sulla base del prezzo associato alle partecipazioni acquistate in epoca più recente rispetto alla cessione.

Detto criterio deve, però, essere escluso nel caso in esame in forza di quanto chiaramente espresso al comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 461/1997.

Il criterio del costo medio ponderato appare quello correttamente utilizzabile nell’ambito del regime del risparmio amministrato diversamente da quanto avviene quando il contribuente si avvale della tassazione dei proventi mediante il regime della dichiarazione.

L’intermediario ha quindi correttamente applicato il criterio del costo medio ponderato sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente.

La richiesta di rimborso è, conseguentemente, infondata.

Il contribuente non ha offerto elementi a supporto della propria tesi né all’intermediario finanziario, prima, né al giudice, dopo, e a nulla rileva la chiusura con adesione l’accertamento svolto dall’ufficio di Olbia per l’anno d’imposta 2007.

Alla luce di queste considerazioni, dato atto che il ricorso introduttivo è ammissibile, le richieste del contribuente non sono comunque fondate nel merito.

Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello introdotto in causa resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna – sezione III

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza appellata dichiara ammissibile il ricorso e rigetta nel merito.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,000 (euro sette mila virgola zero) oltre accessori di legge.