CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4365 depositata il 19 febbraio 2024
Lavoro – Mutamento del titolo di pensione a carico dell’INPS – Coltivatori diretti – Pensione di vecchiaia a carico del FPLD – Maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto – Art.2 ter D.L. n.30/74 conv. con mod. dalla L. n.114/74 – Assenza presupposti per applicazione norma a carattere speciale – Accoglimento
Ritenuto che
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di M.M. volta a ottenere il mutamento del titolo di pensione a carico della gestione Inps dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del FPLD.
Riteneva la Corte che, sebbene dopo la maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento a carico della gestione coltivatori diretti, M. non avesse svolto più attività lavorativa e non avesse versato ulteriori contributi, a lui poteva applicarsi l’art.2 ter d.l. n.30/74, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciuta solo in epoca successiva.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo.
M.M. resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione dell’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 per avere la Corte applicato tale norma, eccezionale, al di fuori del suo ambito applicativo, che presuppone la continuazione di un’attività lavorativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale dell’Inps.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti che: a) M. ottenne il pensionamento e non lavorò più in seguito, né versò alcuna ulteriore contribuzione presso il FPLD; b) il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sebbene intervenuto successivamente al pensionamento, andò ad incrementare il requisito contributivo maturato già prima del raggiunto pensionamento.
Se così è, si rimane fuori dall’ambito applicativo dell’art.2 ter d.l. n.30/74, conv. con mod. dalla l. n.114/74, i cui primi due commi recitano: “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.”
La disposizione è sempre stata interpretata da questa Corte nel senso che essa si applica allorché il soggetto già titolare di pensione liquidata nella gestione speciale dell’Inps abbia poi svolto attività di lavoro dipendente, con relativa contribuzione versata al FPLD (Cass.1263/06, Cass.1879/81). Nello stesso senso è andata la Corte Costituzionale (sent. n.54/1987).
La norma ha carattere eccezionale, e non può essere estesa in via analogica (Cass.1263/06).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della norma invocata, proprio perché non risulta alcuna attività lavorativa di carattere subordinato, con relativa iscrizione al FPLD, successivamente al pensionamento. Né ha rilievo che la maggiorazione contributiva dovuta all’esposizione ad amianto sia stata riconosciuta dopo che M. aveva già ottenuto il pensionamento a carico della gestione speciale, trattandosi di un dato meramente temporale incapace di incidere sulla insussistenza di alcuna iscrizione al FPLD dopo il pensionamento e quindi di alcuna contribuzione versata.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.