L’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 prevede che il giudice tributario ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
Il giudice con il potere officioso non può supplire alle carenze istruttorie delle parti. Per cui il potere officioso del giudice ha un ruolo complementare e residuale rispetto al potere di allegazione.
Consegue che il giudice, anche se non richiesto dalle parti, può autonomamente acquisire qualsiasi mezzo di prova che ritenga utile per accertare i fatti e giungere a una giusta decisione.
Tale potere del giudice si fonda sul principio dell’officiosità della giustizia tributaria. In base a tale principio il giudice non è un mero “arbitro” della lite tra le parti, ma ha il dovere di accertare la verità e di applicare correttamente la legge.
In ogni caso è assolutamente vietato che il giudice utilizzi tale potere per l’acquisizione delle prove sostituendosi nell’onere probatorio gravante sulle parti
Rapporto con il potere di allegazione e l’onere probatorio
Il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non deve è non può sostituisrsi al potere di allegazione e all’onere probatorio delle parti.
In altri termini, le parti hanno comunque l’onere di allegare i fatti a sostegno delle loro pretese e di fornire le relative prove. Il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova solo se le parti non hanno fornito elementi di prova sufficienti o se le prove fornite dalle parti sono incomplete o contraddittorie.
Esempio
In un contenzioso tributario, il contribuente contesta un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente allega di aver sostenuto determinate spese che, se provate, potrebbero giustificare la riduzione o l’annullamento dell’importo accertato.
Tuttavia, il contribuente non fornisce alcuna documentazione a sostegno di tali spese. In questo caso, il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione delle fatture relative alle spese contestate, al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni del contribuente.
Distinzione tra funzione complementare ed integrativa:
Il potere officioso del giudice può intervenire solo quando le prove fornite dalle parti risultino insufficienti, incomplete o contraddittorie quale funzione complementare solo per colmare lacune istruttorie e mai per supplire all’inerzia o alla negligenza delle parti.
Di seguito elementi principali della distinzione tra funzione integrativa e complementare:
- Funzione integrativa: in tale contesto il potere officioso del giudice mira ad integrare il quadro probatorio già delineato dalle parti, non a sostituirlo. Il giudice può disporre l’acquisizione di nuovi elementi solo per colmare eventuali lacune e per pervenire ad una decisione più informata e giusta.
- Principio dispositivo: Il processo tributario è improntato al principio dispositivo, che impone alle parti di fornire le prove a sostegno delle loro posizioni. Il giudice non può basare la sua decisione su elementi non allegati dalle parti, a meno che non ricorrano i presupposti per l’acquisizione d’ufficio.
- Tutela del diritto di difesa: La sostituzione del potere di allegazione delle parti con il potere officioso del giudice lederebbe il diritto di difesa delle parti. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie prove e di confrontarsi con quelle dell’avversario.
In conclusione
Il Supremo consesso ha ribadito il principio secondo cui “… il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, c. 1) non può intendersi quale sostitutivo del potere di allegazione, e dell’onere probatorio, l’uno e l’altro riconducibili all’iniziativa processuale della parte, così che detto potere può essere esercitato – così come avvenuto nella fattispecie, avuto riguardo a quanto (incontestatamente) rilevato dal giudice del gravame – in situazioni di oggettiva incertezza, ed in funzione integrativa degli elementi istruttori già acquisiti in atti, ad ogni modo nei limiti delle specifiche allegazioni in fatto delle parti (v., ex plurimis, Cass., 11 maggio 2021, n. 12383; Cass., 31 luglio 2020, n. 16476; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33506; Cass., 19 giugno 2018, n. 16171; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4161); …” Cass., sez. tributaria, ordinanza n. 3885 del 2024