PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 5 dicembre 2023

Direttiva recante gli indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

1. Oggetto

Al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, di semplificarne lo svolgimento e di garantire la piena attuazione del c.d. principio delle once only, secondo cui al cittadino può essere richiesto una sola volta di fornire alla pubblica amministrazione un proprio dato, la presente direttiva reca indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”) di cui all’articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005 (“CAD”).

2. Adempimenti dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD provvedono all’adeguamento dei propri modelli di interoperabilità con efficacia e tempestività.

Ciascuna amministrazione individua, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, strutture di coordinamento esistenti, anche all’interno dell’ufficio del responsabile per la transizione digitale di cui all’articolo 17 del CAD, ovvero istituisce specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare l’adeguamento ed il coordinamento di ogni altra iniziativa in materia di interoperabilità, con particolare riferimento:

a) all’individuazione ed al conseguente coordinamento dei soggetti deputati ad operare all’interno della PDND quali Utenti degli Aderenti ai sensi delle linee guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati:

b) allo sviluppo ed al relativo coordinamento delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API);

c) alla realizzazione degli e-service attraverso l’implementazione delle necessarie API conformi alle linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;

d) all’individuazione delle basi dati cui accedere quali Soggetti Fruitori ai sensi delle linee guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

Tra i compiti da affidare alle suddette strutture sono comunque inclusi:

a) il conseguimento di obiettivi di data governance e di razionalizzazione delle banche dati esistenti interne alla Pubblica Amministrazione, a garanzia dell’univocità e della qualità del dato;

b) la valorizzazione dell’interoperabilità, utilizzando i servizi resi disponibili mediante PDND, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’art. 60 del CAD, assicurando l’allineamento delle informazioni ivi contenute e garantendone il pieno utilizzo da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, in attuazione di quanto previsto dall’art. 60, commi 2 e 2-bis, del CAD;

c) il costante allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni di appartenenza con le anagrafiche contenute nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ai sensi dell’articolo 62, comma 5, del CAD, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell’interno tramite PDND;

d) la garanzia della circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), mediante il codice identificativo univoco (ID ANPR) attribuito a ciascun cittadino ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 3 marzo 2023 e secondo le tempistiche ivi indicate;

e) la promozione della condivisione del patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in favore dei soggetti che hanno diritto ad accedervi in attuazione dell’art. 50, comma 2-ter, del CAD, ivi inclusi i soggetti privati ai sensi degli articoli 2 e 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) la predisposizione di un capillare programma di sensibilizzazione e di formazione, che in tale contesto assume un rilevante significato culturale.

3. Responsabilità

Nell’ottica della piena collaborazione istituzionale ed amministrativa ed in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte con riguardo alla realizzazione del progetto PDND, nonché in qualità di soggetto titolare della misura PNRR richiamata nelle premesse, il Dipartimento per la trasformazione digitale fornisce il necessario supporto collaborativo e tecnico alle amministrazioni che lo richiedano.

Al fine di garantire l’esercizio dei poteri di cui all’art. 18-bis del CAD nei riguardi dei soggetti che non dovessero ottemperare agli obblighi di utilizzo della PDND previsti dalla normativa vigente, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l’AgID collaborano per l’avvio dei relativi procedimenti.

4. Disposizioni finali

L’attuazione della presente direttiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.