MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 22 gennaio 2024
Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 4, dell’art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, disciplina le modalità con le quali i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l’iscrizione presso la medesima Cassa.
Art. 2
Regime previdenziale
1. Ai fini della tutela previdenziale, i magistrati onorari di cui al precedente art. 1 sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La ripartizione del relativo onere contributivo fra il magistrato onorario e il Ministero della giustizia è stabilita ai sensi dell’art. 15-bis, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i magistrati onorari di cui al precedente art. 1 che abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l’iscrizione presso la medesima Cassa, ai sensi del comma 3 del citato art. 15-bis. La Cassa non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata ai sensi del successivo comma 3.
3. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ovvero, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime.
4. Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito all’esclusività della prestazione a carico di un solo ente.
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