Deve essere rilasciata entro il 16 marzo la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), per gli utili e proventi pagati nel corso dell’anno precedente al rilascio del CUPE, ai soggetti:
- residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti;
- non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.
I soggetti obbligati al rilascio della Cupe ( certificazione degli utili e dei proventi equiparati) sono:
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir)
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- imprese di investimento e agenti di cambio
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione CUPE va rilasciata per i proventi derivanti da:
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale);
- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.
Nelle ipotesi previste dall’ art.47, comma 1, Tuir possono essere considerati “utili ” anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale; in tale fattispecie la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.
La certificazione CUPE vige per i compensi assoggettati a ritenuta (anche in parte) e che siano stati pagati nel corso dell’anno precedente al rilascio del CUPE (esempio utili pagati nel corso dell’anno 2023 la CUPE va rilasciata entro il 16 marzo 2024) senza alcun rilievo per l’eventuale successivo versamento della ritenuta.
Si ricorda con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26% senza alcun rilievo se la partecipazione sia qualificata oppure no.
In tema si evidenzia che alla distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate). Confermato dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/E/2022.
La normativa prevede un regime transitorio per gli utili formati fino al periodo di imposta del 2017 la cui distribuzione sia sta deliberata entro il 31 dicembre 2022. Per cui, in tale ipotesi, i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore:
• per il 40%, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
• per il 49,72%, per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
• aumentata al 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Il modello Cupe, quindi, va rilasciato solo nei casi di distribuzione di utili non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Questo significa che riguarda solamente le distribuzioni di utili prodotti fino al periodo di imposta 2017.
Infine si rammenta che la certificazione CUPE non va trasmessa all’Agenzia delle Entrate
Esclusione dalla certificazione CUPE
Si ricorda che nono sono soggetti alla certificazione CUPE da parte delle società emittenti per:
- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.
I dati inseriti nel modello certificativo CUPE devono essere utilizzati per la compilazione del quadro SK del modello 770 da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione.
In particolare nel quadro SI: rileva la riduzione di tutte le riserve di utili, indicando le ritenute applicate e nel quadro SK: vanno indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti di utili su cui non è stata applicata la ritenuta d’imposta.
Allegati