MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 6062 del 28 marzo 2024

Problematiche relative all’applicazione dell’art. 4, comma 4 del DL 48/2023 in materia di ADI – Primo incontro con i servizi sociali

Come noto l’art. 4, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 prescrive che la richiesta per l’accesso alla misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), indirizzata ad INPS, avvenga in via telematica e che l’Istituto sia tenuto, ai fini del riconoscimento del beneficio, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente sulla base dei dati a propria disposizione o per interoperabilità con le banche dati di altre amministrazioni.

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della domanda, l’Istituto è tenuto ad informare richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione al Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo.

Il citato articolo 4 prevede, inoltre, che l’INPS provveda all’invio automatico dei dati del nucleo familiare beneficiario al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione di eventuali sostegni e che, a seguito dell’invio automatico dei dati, i beneficiari siano tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nella sospensione del beneficio.

Si ricorda che, al fine di assicurare l’erogazione del beneficio a partire dal mese di gennaio 2024 e onde garantire che non vi fosse alcuna soluzione di continuità per i beneficiari della misura in vigore precedentemente all’avvio dell’ADI, è stato chiarito, tramite circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023, che i richiedenti il beneficio economico avrebbero potuto effettuare l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD contestualmente alla presentazione della domanda, senza attendere quindi l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti.

Tale facoltà, unita all’anticipazione al 18 dicembre 2023 del termine iniziale per la presentazione delle domande per l’accesso alla misura, ha ridotto il tempo disponibile dalla data di sottoscrizione del PAD per la realizzazione del primo incontro con i beneficiari da parte dei Comuni, tenuto conto della ricezione, nei primi due mesi dall’avvio della procedura, di un ingente numero di richieste, che ha comportato un dilatamento del tempo di gestione e verifica dei dati da parte di INPS e la trasmissione di flussi massivi ai Comuni solo a partire dalla fine del mese di gennaio.

L’invio massivo di domande ai Comuni, ritardato rispetto alla data di sottoscrizione del PAD, ha determinato difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti.

Ciò posto, e fermo restando quanto disposto dalla norma primaria, in fase di prima applicazione, per le domande pervenute all’INPS dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, si dispone che il dies a quo relativo al primo incontro con il nucleo familiare potrà decorrere dal momento della trasmissione dei dati da parte di INPS al Comune.

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.

Si comunica che, al fine dell’attuazione della presente disposizione, si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.

Questo consentirà ai Comuni con un numero ingente di domande di poter calendarizzare in un tempo più ampio i primi incontri.

Trova comunque applicazione la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione e, per le domande presentate dal 1° marzo 2024, l’applicazione delle disposizioni della nota INPS 105 del 2023 ove di stabilisce che A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023”.