Il c.d. decreto Superbonus ( decreto legge n. 39 del 2024) ha previsto per i contribuente che intendono usufruire dei bonus edilizi la preventiva comunicazione. Infatti l’articolo 3 statuisce che 1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
 
3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
 
4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
 
5. L’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. “

Bonus edilizi oggetto della preventiva comunicazione e soggetti obbligati

La preventiva comunicazione obbligatoria delle spese riguardanti gli interventi edilizi agevolati inerenti le spese che beneficiano della detrazione maggiorata (superbonus):

  • spese per gli interventi antisismici di cui ai sensi dell’articolo 119 del dl 34/2020;
  • bonus per l’efficientamento energetico.

ed i soggetti obbligati a tale adempimento sono:

  • i contribuenti che, entro il 31 dicembre 2023, hanno presentato la Cilas;
  • i soggetti che entro il 31/12/2023 hanno presentato l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che, alla medesima data, non hanno concluso i lavori,
  • i contribuenti che hanno presentato la Cilas, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020 o l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dall’1/01/2024.

I dati oggetto della comunicazione preventiva

I dati da inviare telematicamente riguardano, come previsto dal comma 2 dell’art. 3 sono, oltre ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, i dati inerenti l’ammontare delle spese già sostenute nel corso del 2024 alla data del 30/03/2024 ed all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data. Infine è richiesta anche la comunicazione preventiva delle percentuali di detrazioni spettanti (110%, 90%, 70% o 65%).

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del decreto legge n. 39 del 2024, come statuito dai commi 2 e 4, avverrà secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà essere emanato entro il 29 maggio 2024 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 39/2024) 

I canali di invio telematico della suddetta preventiva comunicazione sono diversi a seconda della tipologia del bonus edilizio.

Per le agevolazioni riguardante gli interventi antisismici di cui ai sensi dell’articolo 119 del dl 34/2020 i suddetti dati saranno inviati, durante la fase di asseverazione di cui al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 emanato dal Ministero dei trasporti,  attraverso il “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Diversamente per gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico, la comunicazione preventiva dei dati di cui al comma 2 lettere a),b), c) e d) saranno inviati all’ENEA.

Sanzioni e decadenza

Il comma 5 dell’articolo 3 del d.l. n. 39 del 2024 ha previsto per l’omessa comunicazione preventiva le seguenti sanzioni :

  • una sanzione di euro 10.000,00;
  • per gli interventi per i quali è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (Clias), di cui al comma 13- ter del citato articolo 119 del dl 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo necessaria per la demolizione e la ricostruzione degli edifici presentata a partire dal 30/03/2024, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Inoltre lo stesso comma nell’9ltimo periodo prevede l’esclusione dell’istituto della remissione in bonis istituito dal comma 1, dell’articolo 2 del d.l. n. 16 del 2012