CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8634 depositata il 2 aprile 2024

Lavoro – Assegno ordinario di invalidità – Contribuzione ex INPDAP – Iscrizione alla CPDEL (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali) – Regime assicurativo dei dipendenti degli enti locali – Dipendenti non attratti al settore privato – Accoglimento 

Ritenuto che

A seguito di giudizio di opposizione instaurato dall’Inps avverso l’ATPO reso nei confronti di C.F., il tribunale di Roma riconosceva il diritto di questi all’assegno ordinario di invalidità.

Respingeva l’opposizione ritenendo integrato il requisito contributivo, poiché C. era dipendente privato di una s.p.a., ovvero l’A., e la contribuzione ex INPDAP doveva considerarsi versata all’Inps, succeduto al primo.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.

F.C. resiste con controricorso.

All’adunanza camerale odierna il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.12 l. n.335/95 e dell’art.1 l. n.222/84. C. era infatti sempre stato iscritto alla CPDEL, la quale era poi confluita nell’INPDAP. Egli, quindi, non era da considerare un dipendente del settore privato, e non aveva diritto all’assegno ordinario di invalidità.

Il motivo è fondato.

Non è contestato tra le parti – e nemmeno la sentenza lo nega – che C., dipendente dell’ex azienda Municipalizzata (ora s.p.a.) A. sia sempre stato iscritto – e la contribuzione sia stata versata presso – la CPDEL (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali). Tale cassa trovava il proprio ordinamento normativo nel R. D.-L. n.680/38. Si tratta di una gestione previdenziale diversa da quella dell’AGO, e propria dei dipendenti non attratti al settore privato, per i quali vige il regime dell’assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) fissato dal R.D.-L. n.1827/35 istitutivo dell’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, oggi Inps.

La CPDEL è stata abolita e con l’art.4 d.lgs. n.479/94 la gestione assicurativa è passata all’INPDAP. Il passaggio a tale ente ha confermato che il regime assicurativo dei dipendenti degli enti locali continuava ad essere attratto non all’AGO, ma al settore dei dipendenti pubblici, costituendo esso un regime c.d. esclusivo.

La soppressione dell’INPDAP con passaggio delle funzioni alla gestione all’INPS non ha fatto venire meno il diverso regime che ancora oggi caratterizza la gestione assicurativa dei dipendenti pubblici (statali o degli enti locali). Tale diverso regime, a livello organizzativo, è rispettato dalla creazione, entro l’Inps, della Gestione dei Dipendenti Pubblici.

La sentenza ha errato nel non ritenere che la soppressione dell’Inpdap e il passaggio delle rispettive funzioni all’Inps abbia implicato il venir meno dei diversi regimi assicurativi. Si è in realtà trattato di un trasferimento di funzioni amministrative (art.21 d.l. n.201/11): l’organizzazione amministrativa della previdenza obbligatoria dei dipendenti pubblici è cioè passata in capo a un diverso ente pubblico, senza però che tale mutamento abbia inciso sul regime normativo dell’assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici.

A costoro continua a non essere riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità, mentre spetta soltanto la pensione dovuta a assoluta inabilità al lavoro (art.2, co.12 l. n.335/95).

Conclusivamente la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.

Le spese dell’intero processo sono compensate attesa l’assenza di precedenti di legittimità sulla questione giuridica esaminata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.