CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9747 depositata l’ 11 aprile 2024

Tributi – Definizione agevolata – Accoglimento

Rilevato che

F.D. Sas D.D.P. ha definito, ai sensi dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, carichi afferenti all’a.i. 1997 iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate il 10 dicembre 2001 giusta ruoli nn. (…) e (…). Tuttavia l’Ufficio di Latina dell’Agenzia comunicava diniego con prot. n. (…) del 19 febbraio 2010, atteso che l’ambito applicativo della definizione agevolata era limitato ai carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati al concessionario del servizio di riscossione fino al 30 giugno 2001.

La contribuente impugnava il diniego per pretesa tardività del diniego a fronte di pagamento del 2003 e 2004 e per pretesa violazione del principio di affidamento.

La CTP di Latina, con sentenza n. 530/02/11 del 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe, sul presupposto, essenzialmente, che “il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino “fosse” stato correttamente applicato dal primo giudice “…””.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. Resta intimata la contribuente.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, dell’art. 14 prel. cod. civ. e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, poiché, nella specie, i ruoli non rientravano nel periodo di condonabilità, senza potersi invocare il principio di affidamento, riguardante solo interessi e sanzioni.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L’art. 12, comma 1, l. n. 289 del 2002 recita: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: “…””.

Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 2-ter, lett. c), d.l. n. 143 del 2003, conv dalla l. n. 212 del 2003, che recita: “Nell’articolo 12 “l. n. 289 del 2002”, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l’atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo”.

Nel caso di specie, l’scrizione a ruolo dei carichi oggetto di definizione da parte della contribuente è avvenuta il 10 dicembre 2001: di conseguenza detti carichi non erano definibili per difetto del requisito temporale.

Né coglie nel segno il riferimento della CTR al “principio della tutela del legittimo affidamento”: non vi sono atti della P.A. che abbia ingenerato alcun affidamento della contribuente; detto principio, poi, a termini dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 10, comma 2, st. contr., opera solo in riferimento ad interessi e sanzioni, giammai in riferimento all’imposta di per se stessa considerata, in effetti meramente dovuta.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata.

Peraltro, non essendo necessari ulteriori elementi di fatto, questa S.C. è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. Conseguentemente, le spese dei gradi di merito devono essere compensate. Quanto al presente grado, la contribuente deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate, secondo tariffa, in dispositivo.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna F.D. Sas D.D.P. a rifondere all’Agenza delle entrate le spese le presente grado, liquidate in Euro 2.400, oltre spese prenotate a debito.