Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 128 depositata il 12 gennaio 2024
Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva
Con atto del 14/1/2022 l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 888/02/21, del 16/6/2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone ha parzialmente accolto il ricorso del sig. N S avverso l’avviso di accertamento notificatogli e avente ad oggetto IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2016.
In particolare il primo giudice, pur rilevando che le prospettazioni operate da parte ricorrente non fossero idonee a superare la presunzione di cui all’art. 32 del DPR n. 600/1973 ha, tuttavia, ritenuto eccessivo il reddito accertato e ha disposto la riduzione dello stesso del 40%.
In questa sede parte appellante lamenta l’erroneità della pronuncia in esame laddove il primo giudice avrebbe deciso secondo equità, atteso che la summenzionata riduzione non trova, neanche nella parte motiva, alcuna giustificazione discendendo esclusivamente da una valutazione forfettaria.
Il sig. N S ha resistito.
Ritiene la Commissione che il gravame sia meritevole di accoglimento.
Occorre concordare con l’orientamento già espresso da questa Corte e conforme ai principi di diritto formulati dal Supremo Collegio, da ultimo ribaditi anche con la pronuncia n. 10875/2022, secondo cui nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso alla cd equità sostitutiva.
L’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi; in questi casi si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità “sostitutiva”, per distinguerla da quella integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest’ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicché il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso.
Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.
Tanto precisato, in relazione alla fattispecie in esame, la stessa CTP ha riconosciuto che il contribuente non abbia formulato adeguati parametri di quantificazione del reddito e, per tale ragione, è stata adottata una soluzione in via equitativa.
Tale capo della sentenza, peraltro, non è stato oggetto di apposito appello incidentale, sicché la decisione sul punto è ormai coperta da giudicato.
Ferma tale considerazione deve rilevarsi che il contribuente non abbia adeguatamente assolto all’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, di modo che l’operato dell’Amministrazione appare del tutto corretto e conforme alla normativa di settore
Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l’appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso;
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente e cumulativamente in €8000.00, oltre accessori di legge.
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