CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9765 depositata l’ 11 aprile 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – Imposte dirette ed I.V.A. – Beni in importazione – Notifica del ricorso al domicilio digitale del difensore ricavato dal registro INI-PEC – Regime ordinario di imponibilità I.V.A. – Vizio di motivazione apparente della sentenza – Accoglimento
Rilevato che
l’agenzia delle entrate notificò a E.B. due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011, conseguenti all’imputazione al contribuente di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati;
che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, previa riunione, con sentenza n. 1110/2016, accolse i ricorsi;
che l’agenzia delle entrate propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, con sentenza n. 858/2018, depositata il 18/07/2018, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “dagli atti di causa risulta che quelli commercializzati da “K. sa” ed ai quali si riferisce l’intermediazione del contribuente sono beni in importazione, a nulla rilevando il temporaneo deposito in Italia”, con conseguente applicazione dell’esenzione I.V.A. sulle prestazioni fatturate dal E.B., ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.P.R. 633 del 1972; che avverso tale decisione I’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato E.B.;
Rilevata, in via del tutto preliminare, la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità al domicilio digitale del difensore del E.B. ricavato dal registro INI-PEC (cfr. attestazione resa dall’Avvocatura dello Stato nella relata di notifica) – arg. da Cass., Sez. 1, 3.2.2021, n. 2460, Rv. 66050401);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/92 ed ex art. 132 c.p.c.” (cfr. ricorso p. 5) per avere la C.T.R. immotivatamente escluso rilevanza – onde applicare alla fattispecie il regime ordinario di imponibilità I.V.A., ex art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1972 (ndr art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) – alla circostanza che la K. avesse stabile organizzazione in Italia ed altrettanto immotivatamente ritenuto come importate in Italia le merci vendute dalla K. ai clienti procurati dal E.B.;
che il motivo è fondato;
che è noto che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01);
che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
che, alla luce dei principi che precedono e della piana lettura della motivazione della decisione impugnata, appare ictu oculi evidente che tale percorso argomentativo difetti nella decisione impugnata, essendosi i giudici di appello limitati ad affermare che “dagli atti di causa risulta che quelli commercializzati da “K. sa” ed ai quali si riferisce l’intermediazione del contribuente sono beni in importazione, a nulla rilevando il temporaneo deposito in Italia” (cfr. p. 4 della motivazione, sub 10) senza altro aggiungere e, dunque, senza chiarire il percorso argomentativo sotteso a tale conclusione, non confrontandosi con alcuna delle doglianze svolte in proposito dall’agenzia nell’atto di appello (e trascritte, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alle pp. 7-8 del ricorso);
che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.- “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), proposto dalla agenzia in via meramente subordinata; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.