La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è “… quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale.
In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099).
In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. 24/01/2023, n. 2095 che richiama Cass. 14/09/2022, n. 27055; Cass. 28/04/2022, n. 13258; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 24/01/2022, n. 1980; Cass. 3/10/2021, n. 31283; Cass. 15/10/2020, n. 22351; Cass. 10/07/2020, n. 20955; Cass. 27/11/2019, n. 30901; Cass. 25/07/2014, n. 17020; Cass. 14/03/2007, n. 5954). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente che a seguito della comunicazione di iscrizione ipotecaria procedeva ad impugnare sia l’iscrizione ipotecaria che le presupposte cartelle di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del contribuente. Avverso tale decisione, l’Agente della riscossione proponeva appello. I giudici di secondo grado accolsero parzialmente l’appello dell’Agente della riscossione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità dichiarano l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale; accolgono il ricorso principale.
Gli Ermellini chiariscono che la sentenza delle Sezioni Unite, 17/11/2016, n. 23397, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all’articolo 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale).
Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941).
Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213). …”
In conclusione, per la Suprema Corte, per i tributi erariali e il canone RAI il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni, ex art. 2946 c.c., mentre il termine di prescrizione è quinquennale per gli interessi e sanzioni.