La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 16 aprile 2024, intervenendo in tema di reato di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen. inerente l’indebito rifiuto di atti qualificati, ha affermato che “… Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi del rifiuto non è sufficiente che questo abbia per oggetto un qualsiasi atto d’ufficio, ma è necessario che ricorrano anche due imprescindibili condizioni: a) che l’atto sia da compiersi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità; b) che l’atto debba essere compiuto senza ritardo, cioè che si tratti di atto “qualificato” e “indifferibile”.

Un profilo imprescindibile per la configurabilità del reato in esame è, pertanto, quello della indifferibilità dell’atto qualificato. …”

La vicenda ha visto protagonista un architetto iscritto all’Albo e nominato consulente tecnico di ufficio in procedimento civile, aveva ricevuto l’incarico e prestato il giuramento, con termine di 120 giorni per il deposito di perizia che non era stata depositata, senza neppure chiedere proroga, nonostante il rinvio dell’udienza di volta in volta fissato. Nell’ultima udienza il giudice aveva trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale e, su impulso di questi, aveva revocato l’incarico e trasmesso gli atti, per quanto di competenza, al Pubblico Ministero.

Il Tribunale condannava l’architetto alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 328 cod. pen. perché, quale consulente tecnico,  ometteva di depositare il proprio elaborato nonostante i ripetuti rinvii concessi dal giudice, trascorsi trenta mesi dal giorno in cui aveva ricevuto l’incarico. L’imputato impugnava la decisione dei giudici di prime cure. La Corte di appello confermava la sentenza impugnata in quanto l’imputato anche dopo la PEC inviatagli aveva continuato a non depositare, entro il termine perentorio, la relazione peritale limitandosi a inviare una nota al Tribunale. L’architetto, avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo consistente nel dolersi della erronea applicazione della legge penale poiché il fatto, da qualificare ai sensi dell’art. 328, comma 2, cod. pen. è stato erroneamente ricondotto alla violazione dell’art. 328 comma 1 cod. pen., in mancanza del requisito di urgenza dell’attività richiesta, urgenza tassativamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

I giudici di legittimità annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello.

Gli Ermellini evidenziano che “… Il reato di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen. sanziona l’indebito rifiuto di atti qualificati e dà rilievo alla violazione degli obblighi di agire per la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione e, nell’ambito di questi ultimi, attribuisce rilievo penale soltanto a determinate condotte.

(…)

che l’indifferibilità dell’atto da compiere va riferita non al generico dovere di diligenza del pubblico ufficiale, ma piuttosto alla connotazione oggettiva dell’atto medesimo in funzione dell’interesse perseguito dalla pubblica amministrazione, intesa in senso lato. L’indifferibilità dell’atto va, dunque, accertata in base all’ordinamento (al cui interno sono individuabili – al di là di una eventuale previsione esplicita – le condizioni di non rinviabilità dell’atto stesso) con riferimento all’entità del danno che il ritardo potrebbe potenzialmente provocare: il che significa che l’atto deve essere compiuto senza ritardo quando, per espressa previsione ovvero per emergenze oggettive insite nella sua natura strutturale, non può essere differito, proprio per garantire il perseguimento dello scopo cui è preordinato e gli effetti ad esso concretamente ricollegabili (ex plurimis: Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254039-01).

Si è affermato, inoltre, che la stessa legge può prevedere una scadenza esplicita per l’adozione dell’atto, ma ciò non significa che il ritardo integri automaticamente il reato, ove la mancata osservanza del termine, anche perentorio, fissato magari per ragioni estranee alla sostanza degli effetti che con fatto s’intendono raggiungere, non abbia determinato, in concreto, la compromissione del bene protetto; all’opposto, l’assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l’atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice (cfr. 47351 cit.). …”

Il Supremo consesso precisa che si è, “… del resto, affermato, con riferimento al mancato deposito nei termini delle sentenze (Sez. 6, n. 8870 del 15/12/2021, dep. 2022, Mineo, Rv. 283378), che il ritardo, anche prolungato, non integra, di per sé solo, il reato di rifiuto di atti d’ufficio per ragioni di giustizia ex art. 328, comma primo, cod. pen., se non sussista una indifferibilità dell’atto omesso, la quale non può essere desunta dall’esigenza di regolare andamento dell’attività giudiziaria, ma presuppone che il ritardo determini un pericolo concreto di pregiudizio per le parti interessate, derivante dalla mancata definizione dell’assetto regolativo degli interessi coinvolti nel procedimento. …”

Nel caso di specie i giudici di merito hanno errato nel ritenere l’atto delegato urgente e indifferibile ai fini del reato soltanto perché rientra nella categoria degli atti di giustizia: il ritardo nell’adempimento, anche prolungato, non determina l’indebito rifiuto se l’atto non risulta indifferibile. Infatti il semplice rallentamento del processo non è sufficente ad integrare l’indebito rifiuto. Il reato si configura quando l’atto d’ufficio risulta «qualificato» e «indifferibile». Inoltre il giudice può rimediare al ritardo revocando l’incarico.