La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo a seguito di reati tributaria, ha ribadito il principio secondo cui “… l’estinzione del debito tributario non potesse che incidere sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato o comunque restituito dall’indagato; ciò in quanto, altrimenti, sarebbe venuta a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.

In tale prospettiva, la sentenza di annullamento ha esplicitamente escluso che nel nostro ordinamento sussistano forme legislative “tipiche” di estinzione del debito tributario, funzionali alla sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente); in tale ambito, pertanto, ha chiaramente fatto rientrare anche gli istituti di compensazione dei crediti d’imposta previsti dalla normativa tributaria. …”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, indagato per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, nei cui confronti era stato emesso dal GIP un provvedimento di sequestro preventivo. Avverso impugnato tale provvedimento avanti al Tribunale e poi in Cassazione. La Suprema Corte aveva annullato la decisione del Tribunale con rinvio. Il Tribunale del rinvio respingeva l’appello cautelare proposto nell’interesse. L’indagato proponeva, avverso tale decisione, ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità annullano l’ordinanza impugnata e rinviano, per nuovo giudizio, al Tribunale.

Per gli Ermellini il “… Tribunale si è sottratto al compito demandatogli operando una erronea equiparazione fra due modalità di pagamento del debito tributario completamente diverse: da una parte, la procedura di rateizzazione del debito; dall’altra, quella di applicazione degli istituti di compensazione tributaria nel caso adottati dal ricorrente, vale a dire la compensazione con crediti IVA e con crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Al riguardo, coglie nel segno la critica formulata dalla difesa, la quale ha correttamente rilevato come la rateizzazione costituisca un impegno di adempimento futuro del debito, la cui estinzione interviene soltanto all’esito dell’integrale pagamento delle rate; gli istituti di compensazione tributaria costituiscono, invece, mezzi previsti dalla legge per la integrale ed immediata estinzione del debito fiscale, non subordinati a comportamenti successivi del debitore. Insomma, a differenza della rateizzazione, la compensazione non presuppone un impegno di futuro adempimento, ma costituisce un mezzo immediato ed attuale di adempimento del debito. …”

Infine per il Supremo consesso “… la legge fa conseguire l’effetto estintivo della compensazione tributaria ad una specifica procedura formale che deve essere seguita dal contribuente, la quale, se rispettata e formalmente avallata dall’Ufficio finanziario, determina l’immediata estinzione del debito. Non è, invece, previsto che tale effetto estintivo si determini soltanto all’esito dei controlli sostanziali ad opera dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di controlli successivi, del tutto eventuali, che possono svolgersi a distanza di anni dal momento in cui è stata applicata la compensazione del credito d’imposta. …”