CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10565 depositata il 18 aprile 2024

Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Soppressione del posto di lavoro – Inammissibilità

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva respinto l’opposizione di P.M. avverso l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato il 29 giugno 2016 da P.A.I. Spa per giustificato motivo oggettivo;

2. la Corte territoriale – in estrema sintesi e per quanto qui rileva – ha condiviso la valutazione del primo giudice circa il fatto che fosse “innegabile la soppressione del posto di lavoro ricoperto dal M. e che le relative mansioni, per la parte residua, fossero state ripartite tra il restante personale”; circa la pretesa violazione dell’obbligo di repechage, la Corte ha rilevato come il reclamante non avesse specificamente censurato il passaggio della sentenza di primo grado secondo cui risultava comprovato che i nuovi assunti da parte della società svolgevano incarichi per i quali erano richiesti “titoli di studio, competenze e professionalità” non possedute dal M.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. i motivi di impugnazione possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente:

1.1. “Omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604 del 1966 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Travisamento del materiale probatorio e violazione dell’art. 115 c.p.c. – Motivazione apparente – Nullità della sentenza” (primo motivo); si contesta l’effettività della crisi aziendale dedotta a sostegno del recesso nonché la riorganizzazione della funzione cui era stato assegnato il M.; si afferma che le informazioni probatorie sarebbero state travisate;

1.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – Travisamento del materiale probatorio – Motivazione apparente” (secondo motivo); si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che le mansioni svolte dal M. rientrassero in quelle di Addetto agli Affari Generali, “in palese contrasto con la documentazione prodotta dalle parti”;

1.3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604 del 1966 e degli  artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione della legge n. 223 del 1991, art. 5, in attuazione degli art. 2 e 3 comma secondo (così nel testo) articolo 41, comma 2, Cost.” (terzo motivo);

si sostiene che l’azienda non avrebbe fornito la prova dell’esistenza del nesso causale tra le scelte organizzative e la soppressione del singolo posto di lavoro; si deduce che “non è stata data la prova che la scelta del licenziamento del M. sia avvenuta con l’applicazione dei criteri obiettivi previsti dall’art. 5 della L. n. 223 del 1991”;

1.4. “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 della l. n. 604 del 1966, art. 3, e dell’art. 2697 c.c. sull’obbligo di repechage – Travisamento dei fatti – Motivazione apparente”; si contesta che l’azienda abbia assolto gli oneri processuali che le incombevano in ordine alle allegazioni e prove di impossibilità di un utile collocamento del lavoratore all’interno di una intera azienda, assumendo che “la prova della impossibilità del repechage andava fornita per iscritto”;

2. il ricorso, in ogni sua censura, è inammissibile;

2.1. inammissibili sono i motivi laddove evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla presenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), peraltro senza il rispetto dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 e lamentando generiche carenze motivazionali, rispetto ad una decisione il cui impianto argomentativo soddisfa ampiamente il cd. Minimum costituzionale;

2.2. le censure sono inammissibili anche quando denunciano il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., prospettando solo formalmente errori di diritto ma nella sostanza contestando apprezzamenti di merito, quali quelli concernenti la valutazione del materiale probatorio in ordine alla ricorrenza di una crisi aziendale e di una conseguente riorganizzazione, alla sussistenza del nesso causale tra essa e la soppressione del posto cui era adibito il M., alla impossibilità di un utile ricollocamento del medesimo all’interno dell’azienda;

2.3. inappropriato, ancora, il riferimento alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.;

come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);

circa la violazione dell’art. 2697 c.c., la stessa è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione;

2.4. infine, non è accoglibile neanche la doglianza con cui si lamenta la mancata applicazione dei criteri di scelta stabiliti dalla legge n. 223 del 1991 per l’ipotesi di licenziamento collettivo, atteso che gli stessi non costituiscono prescrizioni cogenti per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. Cass. n. 25653 del 2017, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo;

occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.