La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di premio di natalità e valenza delle circolari, ha ribadito il principio secondo cui “… le circolari amministrative dell’INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005). …”
La vicenda ha riguardato una cittadina marocchina a cui l’INPS aveva negato l’erogazione del premio di natalità di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016. La cittadina marocchina avverso il rigetto della propria richiesta ricorse giudizialmente. I giudici di prime cure rigettarono le doglianze della ricorrente. Diversamente la Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata ha condannato l’INPS a corrispondere il premio di natalità di cui all’art. 1, comma 353, l .n. 232/2016, in particolare, ha ritenuto che, dal momento che la disposizione normativa non aveva previsto alcuna limitazione soggettiva del premio che fosse correlata al possesso della cittadinanza dell’Unione o alla titolarità di un permesso di lungo soggiorno. L’INPS propose, avverso la sentenza di secondo grado, ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso e condannano l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Per il Supremo consesso “… L’art. 1, comma 353, l .n. 232/2016, prevede, per quanto qui rileva, la corresponsione di un premio in unica soluzione dell’ammontare di 800 euro “alla nascita o all’adozione di un minore” a “domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.
Nessun requisito soggettivo ha dunque previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante; e un’elementare applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria, induce a ritenere che non poteva l’INPS legittimamente circoscriverne la portata con proprie circolari …”