Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024
qualificazione rapporto lavoro
RILEVATO CHE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede adottata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda di G.M. di condanna al pagamento di alcuni crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato instaurato con la società M.T. s.r.l. e concluso nel novembre 2015.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che erano stati raccolti significativi elementi indiziari (ampia durata effettiva delle collaborazioni, fatturazione presente in tutti gli anni del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse anno per anno e complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi, entità rilevante nell’ammontare medio annuo dei compensi) che deponevano per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione.
3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la società (tramite produzione della busta paga di novembre 2015, di tre bonifici bancari e dell’estratto conto corrente del periodo in esame) ha dimostrato di aver estinto totalmente il presunto credito del lavoratore.
2. Il ricorso è inammissibile: le censure s’incentrano sulla contestazione della documentazione acquisita ai fini della prova dell’obbligazione retributiva e tendono a sovvertire la valutazione della Corte d’appello per riproporre una rivisitazione dell’apprezzamento delle prove.
3. Questa Corte è costante nell’affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992).
4. L’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell’avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994).
5. La Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato che la documentazione prodotta dal datore di lavoro (busta paga, bonifici) non era sufficiente a provare l’estinzione del debito riportato nella busta paga di novembre 2015.
6. La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul datore di lavoro che intendeva liberarsi dell’obbligo retributivo.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza del controricorrente.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.