CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10773 depositata il 22 aprile 2024

Tributi – Cartella di pagamento – Imposta di registro – Sanzioni – Accoglimento ricorso principale

Rilevato che

Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 968/5/2014 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto da C Srl avverso cartella di pagamento in relazione ad omesso pagamento di imposta di registro e relative sanzioni, con annullamento dell’applicata sanzione pari al 30% dell’importo dovuto;

la contribuente resiste con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo

Considerato che

1.1. con il ricorso incidentale, che va esaminato preliminarmente, in quanto pregiudiziale, la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella impugnata per mancata indicazione del “criterio di calcolo delle sanzioni”;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

1.4. la questione posta con il ricorso incidentale va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

1.5. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

1.6. quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione delle sanzioni è predeterminato ex lege (art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e 69 D.P.R. 26/4/1986 n. 131), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alla norma di legge che ne prevede i criteri (ad es., l’art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come nel caso in esame) e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (cfr. Cass. n. 6812/2019), circostanze incontestate nel caso in esame;

2.1. a seguire, con unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto illegittima l’irrogazione della sanzione, pari al 30% dell’importo non versato, essendo già state corrisposte le “sanzioni nella intera misura del 100%” per il recupero dell’imposta principale di registro;

2.2. la censura è fondata;

2.3. l’Agenzia delle entrate si duole del fatto che secondo la CTR l’omessa richiesta di registrazione dell’atto sottoposto a registro nei termini previsti ex lege, con conseguente ritardato pagamento dell’imposta, non costituisce una violazione per ritardato pagamento dell’imposta, punita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 con la sanzione meno grave prevista nella misura minima del 30% dell’imposta da versare, in aggiunta alla sanzione prevista dall’art. 69 del D.P.R. n. 131 del 1986;

2.4. l’art. 69 del D.P.R. n. 131 del 1986, nella versione applicabile ratione temporis, non prevede espressamente l’applicabilità della sanzione in ipotesi di ritardo nella registrazione degli atti, stabilendo che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrative dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta”;

2.5. ne consegue che per la tardività della registrazione degli atti non è prevista alcuna sanzione specifica (cfr. Cass. n. 7608/2018);

2.6. il legislatore è, infatti, successivamente intervenuto con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo con riguardo alle imposte dirette che a quelle indirette, il quale, tra le diverse modifiche, ha previsto espressamente la reintroduzione, nell’art. 69 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, della fattispecie del ritardo nella registrazione quale specifica violazione sanzionata;

2.7. in particolare, l’art. 18 D.Lgs. n. 158 cit. ha modificato l’art. 69 cit. aggiungendo, dopo il primo periodo (che sanziona l’omessa registrazione degli atti o fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, e l’omessa presentazione delle denunce di cui all’art. 19 del medesimo D.P.R.), il seguente periodo: “Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Euro 200”;

2.8. i giudici di appello, pertanto, non hanno fatto corretta applicazione della portata generale dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, tenuto conto che in tema di violazione amministrative tributarie, l’art. 13 cit. ha portata generale, applicandosi come espressamente indicato nel terzo comma ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto” (cfr. Cass. n. 18140 del 4/8/2010);

2.9. la portata generale della sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 del 1997 e la sua applicabilità all’omesso o ritardato versamento di qualunque tributo (e quindi anche in tema di imposta di registro), risulta peraltro inequivocabilmente dal fatto che il titolo secondo del D.Lgs., cui la norma appartiene, si riferisce indiscriminatamente (come risulta sin dalla rubrica “sanzioni in materia di riscossione”), alle sanzioni amministrative in materia di riscossione (a prescindere dalla specifica natura del tributo) e che la formulazione del comma 3 della disposizione in rassegna contempla espressamente l’estensione della sanzione pecuniaria del 30% dell’importo non versato ad “ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una frazione nel termine previsto”, quindi, va riferito anche al tardivo pagamento dell’imposta di registro;

3.1. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale,

3.2. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

4. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.