CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10905 depositata il 23 aprile 2024
Tributi – Estratti di ruolo e cartella di pagamento – Notifica – Azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo – Processo tributario ha natura di impugnazione – Inammissibilità
Rilevato che
– la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesa cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della quale contestava la notifica;
– la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
– il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione;
– adita questa Corte da parte della IL C. Srl, la sentenza gravata era cassata con rinvio;
– riassunto il giudizio, con la pronuncia qui oggetto di ricorso la CTR ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria;
– ricorre ora la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
– il Riscossore è rimasto intimato;
Considerato che
– d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis D.L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione“;
– la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione – merito;
– è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio;
– in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;
– nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione delle parti intimate;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.