La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositata il 30 aprile 2024, intervenendo in tema di decadenza della NASPI, ha statuito che “… l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”; …”
La vicenda ha riguardato un lavoratore percettore della c.d. NASPI, a cui l’INPS aveva rifiutata di corrispondere la predetta indennità per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nonché il reddito da essa presuntivamente percepito. Il percettore della NASPI si era rivolto all’autorità giudiziaria. Il Tribunale adito accolse le doglianze del ricorrente ed aveva disposto che l’INPS doveva corrispondere al ricorrente la NASPI. L’Istituto di previdenza impugnava la suddetta sentenza di primo grado. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello l’INPS proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso dell’INPS.
Il Supremo consesso chiarisce che dal tenore testuale dell’art. 10, del d.lgs. n. 22/2025, risulta che “… la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI;
che non osta a tale interpretazione la circostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo di comunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); …”
Infine per i giudici di piazza Cavour “… tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto i percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”; …”