AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 2 del 3 maggio 2024
Integratori alimentari – Aliquota IVA – n. 80) Tabella A Parte III Decreto IVA – Articolo 4-ter decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145
Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Alfa (in seguito, ”Istante” o ”Associazione”) chiede se, in base all’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario, sia applicabile in via generalizzata l’aliquota IVA del 10 per cento alla commercializzazione degli integratori alimentari.
A suo parere, a favore di una risposta affermativa depongono le pertinenti Direttive UE e le relative disposizioni nazionali, di seguito elencate e commentate.
In merito alla nozione di integratore alimentare, l’Istante fa presente che la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 Giugno 2002 per il ”Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari”, all’articolo 2, lettera a), definisce gli integratori alimentari come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».
Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva citata «i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» (articolo 1 comma 2).
Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, di recepimento della Direttiva de quo, definisce a sua volta gli integratori alimentari come «prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» (articolo 2 comma 1).
Il secondo comma del citato articolo 2 chiarisce, inoltre, che i termini «complemento alimentare o supplemento alimentare sono da intendersi come sinonimi di: integratore alimentare», mentre il terzo comma precisa che: «Si intendono per predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».
Per il successivo articolo 6, comma 2: «L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà» e la lettera f) del comma 4 prescrive che debba essere riportato «l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori».
Per quanto concerne l’immissione in commercio degli integratori, il d.lgs. n. 169 del 2004 precisa che, in fase di prima commercializzazione, «l’impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto» e, una volta conclusa favorevolmente la procedura di notifica dell’etichetta, «Gli integratori alimentari … vengono inclusi in un registro» definito ”Registro nazionale degli integratori alimentari”, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute (articolo 10).
Per l’Associazione si tratta in sostanza di prodotti c.d. ”notificati”, perché identificati attraverso un sistema di notifica elettronica definito ”Registro nazionale degli integratori alimentari”.
Il Ministero della Salute precisa, sul proprio sito, che ”l’inserimento in questo registro non sottintende alcuna implicita accettazione/autorizzazione/ registrazione degli integratori alimentari, che sono notificati al Ministero direttamente e sotto la propria responsabilità dagli stessi operatori notificanti”.
Tale affermazione, secondo l’Istante, non determina conseguenze pregiudizievoli ai fini del presente quesito perché rivolta a chiarire che l’inserimento nel Registro non costituisce una procedura di ”registrazione”, che è riservata al farmaco, per il quale costituisce anche l’autorizzazione all’immissione in consumo (AIC): conferma, invece, che si tratta di un Registro contenente esclusivamente ”prodotti alimentari”, idonei a trattamenti non farmacologici. Come tali, essi sono correntemente utilizzati anche nell’ambito della tutela della salute e sono noti da tempo alla normativa regionale concernente il diritto alla salute.
L’Associazione precisa altresì che gli integratori sono monitorati al fine di eliminare gli squilibri dovuti al loro uso improprio.
In buona sostanza, a parere dell’Istante, tali prodotti «sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all’articolo 2, comma 2”, cioè «complemento alimentare» o «supplemento alimentare». Di conseguenza, l’analisi di questi ultimi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, ”ADM”) risulterebbe superflua, esistendo un impianto normativo specifico, di fonte comunitaria, che ne disciplina la natura e l’immissione in commercio.
In merito ai profili IVA, l’Associazione ricorda che per l’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, «Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III» e «Nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione».
L’Istante rileva che:
il citato Allegato III di punti ne ha 21, tutti suscettibili di diretta applicazione interna, non dovendosi fare alcuna scelta da parte del legislatore nazionale. Il n. 1 di tale Allegato ricomprende tra i beni assoggettabili ad aliquota ridotta i ”prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”, cioè proprio gli integratori, visto che per il secondo comma dell’art. 2 del D.lgs. n. 169/2004 ”I termini: complemento alimentare o supplemento alimentare sono da intendersi come sinonimi di: integratore alimentare”. E la voce della Tabella è quella che ricomprende tutti i prodotti alimentari;
ADM ricomprende gli integratori alimentari nell’ambito del capitolo 21 della Tariffa Doganale d’Uso Integrata, sezione IV, in cui rientrano le ”Preparazioni alimentari diverse” e, in particolare, nella voce 2106 tra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”;
nelle risposte agli interpelli sinora pubblicate, ADM evidenzia che il ”punto 16 delle note Esplicative del Sistema Armonizzato relativamente alla voce 2106” chiarisce che ”sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio ecc., addizionati di vitamine e talvolta in quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
In buona sostanza, secondo l’Associazione, ove si consideri che i prodotti alimentari e gli integratori alimentari sono ricompresi nella medesima voce dell’Allegato III della Direttiva IVA, non vi è ragione per formulare dubbi interpretativi circa un loro diverso trattamento ai fini dell’aliquota IVA.
La Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”) ricomprende tra i beni soggetti all’aliquota del 10 per cento, al n. 80) le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura». Poiché la voce doganale della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato n. 80), corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 383/2021, deve dedursi sulla base della interpretazione coordinata della normativa unionale e di quella interna che gli integratori alimentari sono comunque soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, senza necessità di interpello doganale.
Soluzione interpretativa prospettata
Sulla base delle precedenti considerazioni, l’Associazione ritiene che agli integratori alimentari, qualificati come tali nella etichettatura, ai sensi del d.lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all’articolo 10 del medesimo decreto, sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 4ter del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, modifica, a decorrere dal 17 dicembre 2023, il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, che ora così recita: «80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987».
In linea con quanto chiarito dalla risoluzione 29 luglio 2021, n. 50/E, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III.
Sebbene più chiara, la nuova disposizione non consente di accogliere la soluzione proposta dall’Associazione perché subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al d.lgs. n. 169 del 2004 ”nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.
Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al d.lgs. n. 169 del 2004, siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni ”prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande”, classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal citato numero 80).