CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  ordinanza n. 11247 depositata il 26 aprile 2024

Tributi – Avviso di accertamento – Dichiarazione dei redditi – IRPEF – IRAP – IVA – Normativa emergenziale post terremoto – Domicilio fiscale nel cratere sismico del terremoto dell’Aquila – Riduzione dei tributi – Nessuna distinzione tra contribuenti adempienti e non – Accoglimento

Fatti di causa

1. Ca.Ni., esercente l’attività di “studi d’ingegneria” e residente nell’area del c.d. cratere sismico, interessata dal terremoto verificatosi in Abruzzo il 6.4.2009, non ha presentato la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 2009. A seguito di verifiche esperite dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 14.10.2014, l’Agenzia delle Entrate gli notificava l’avviso di accertamento n. (…), con il quale accertava un reddito complessivo d’impresa pari ad Euro 38.295,00, ed esigeva i proporzionali tributi ai fini Irpef, Iva ed Irap, oltre accessori del credito fiscale.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, contestando la mancanza dei presupposti legali per la pretesa di pagamento dell’Irap, nonché l’errata quantificazione delle somme da versare, in conseguenza della mancata applicazione della riduzione dei tributi dovuti nella misura del 60% disposta dalla normativa emergenziale post terremoto (art. 33, comma 28, legge n. 183 del 2011). In sede di autotutela l’Amministrazione finanziaria escludeva la debenza dell’Irap. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal contribuente ed accoglieva il suo ricorso.

3. Spiegava appello, avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la normativa emergenziale, con applicazione della riduzione d’imposta, possa trovare applicazione in relazione a quei soli contribuenti che avessero correttamente dichiarato il proprio reddito, e comunque quando il tributo dovuto fosse stato accertato entro il limite del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalla legge (6.4.2009 – 30.6.2010), mentre nel caso di specie la debenza del tributo era stata accertata nel 2014. La CTR riteneva fondate le ragioni dell’impugnazione proposte dall’Ente impositore e riformava la decisione di primo grado, riaffermando la validità ed efficacia dell’avviso di accertamento, con esclusione soltanto di quanto richiesto per il tributo dell’Irap.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 (ma n. 3), cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, Opcm 3780 del 2009, dell’art. 1, Opcm 3827 del 2009, e dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, perché la normativa emergenziale richiamata ha previsto la riduzione dell’imposizione al 40% in favore di quanti avessero il proprio domicilio fiscale nei Comuni presenti nel c.d. cratere sismico, senza distinguere tra i contribuenti che avessero correttamente adempiuto gli obblighi fiscali e coloro che non lo avessero fatto.

2. Mediante il suo strumento d’impugnazione il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’impugnata CTR, perché la legislazione emergenziale ha previsto la riduzione dei tributi al 40% in favore di tutti coloro che avevano il proprio domicilio fiscale nel c.d. cratere sismico del terremoto dell’Aquila del 2009, senza distinguere tra coloro che erano in regola con gli adempimenti tributari e coloro che non lo erano.

2.1. Secondo la CTR “l’ambito di applicazione del regime fiscale di ‘favore'” può “riguardare esclusivamente i casi in cui era certa la ‘determinazione’ delle imposte, in cui vi era stata piena aderenza da parte dei contribuenti alle prescrizioni di legge tanto che era intervenuto il regime agevolativo e che non fosse stato indispensabile intraprendere il percorso del successivo ‘accertamento’ per effetto del comportamento omissivo del contribuente nel periodo previsto per il versamento delle imposte dovute”, dovendo ritenersi che “la volontà del legislatore fosse, ragionevolmente, quella di legare l’agevolazione fiscale che veniva riconosciuta all’obbligo tributario, inequivocabilmente certo e ricadente nei periodi degli anni d’imposta espressamente specificati (dal 6.2009 al 30.6/20.12 del 2010) … ipotizzare l’estensione dell’agevolazione anche per i redditi occultati o, in ogni caso, non palesati e non ‘accertati’ avrebbe costituito un ingiustificabile ed indebito vantaggio” (sent. CTR, p. 2 ss.).

2.2. Il ricorrente evidenzia innanzitutto che la sua posizione debitoria per cui è causa è sorta, rimanendo integrato il presupposto impositivo, in relazione a tributi dovuti in relazione all’anno 2009, pertanto proprio il periodo oggetto della legislazione emergenziale, anche se è stata accertata successivamente.

Tanto premesso, il legislatore ha disposto la sospensione dei versamenti, e la riduzione al 40% delle imposte dovute, con riferimento a tutti i contribuenti, senza distinguere tra coloro che erano in regola con gli adempimenti tributari e quelli che non lo erano. In conseguenza la pretesa dell’Amministrazione finanziaria secondo cui dovrebbe corrispondere i tributi non nella misura ridotta prevista dal legislatore, bensì in misura integrale, risulta illegittima.

2.3. L’Agenzia delle Entrate replica che la finalità della normativa emergenziale non consisteva nell’intento di “premiare comportamenti omissivi finalizzati all’evasione delle imposte … oggetto della sospensione e della successiva riduzione al 40 per cento, erano solo i versamenti tributari scadenti nel periodo di sospensione … tale agevolazione riguardava solo i contribuenti che avevano correttamente dichiarato il proprio reddito … è solo con la notifica dell’avviso di accertamento”, pertanto il 24 dicembre 2014, “che per il contribuente è sorto il debito tributario … l’abbattimento al 40% è applicabile solo ai versamenti ed agli adempimenti tributari scadenti nel periodo di sospensione … compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2010” (controric., p. 4 ss.).

2.4. Occorre allora in primo luogo evidenziare che l’obbligazione tributaria sorge quando rimane integrato il presupposto impositivo, non quando essa viene accertata (cfr. Cass. sez. V, 13.9.2013, n. 20978, Cass. sez. I, 30.3.1987, n. 3055). Nel caso di specie, pertanto l’obbligazione fiscale è sorta nel 2009, indipendentemente da quando il debito è stato accertato, e rientra pertanto nell’ambito temporale di applicazione della normativa emergenziale.

2.5. In secondo luogo, l’art. 33, comma 28, della legge n. 133 del 2011, (ndr art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011) prevede: “28. Per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

Questo essendo il testo normativo, deve rilevarsi che il legislatore ha inteso accordare la sospensione dei versamenti e la riduzione dell’imposizione al 40%, in favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi in Abruzzo nell’aprile 2009, senza distinguere tra i contribuenti che erano in regola con gli adempimenti tributari e coloro che non lo erano. Pur essendo ben comprensibili le ragioni che hanno indotto la CTR ad operare la distinzione tra contribuenti adempienti e non, deve però rilevarsi che questa distinzione non trova fondamento nel riportato disposto normativo, né in altri.

Ne discende che il ricorso proposto dal contribuente deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e determini l’esatto importo dei tributi di cui il contribuente risulta debitore.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da Ca.Ni., cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perche proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.