CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11340 depositata il 29 aprile 2024

Lavoro – Riconoscimento indennità di accompagnamento – Pensione di inabilità – Assegno di invalidità – Accoglimento

Rilevato che

Con sentenza del 19.3.2018 n. 1261, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda proposta da M.T. nei confronti dell’Inps, intesa ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 ovvero in subordine della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità di cui alla legge 118 del 1971. Il tribunale – sulla base della CTU che aveva accertato un grado di invalidità del 75% – aveva accolto la domanda proposta dal T. in via subordinata di riconoscimento dell’assegno di invalidità a decorrere dalla visita peritale.

La Corte d’appello rilevava che consulenza disposta in secondo grado aveva fissato la decorrenza del diritto alla prestazione in data successiva al deposito della sentenza impugnata ed ha quindi ritenuto che in tale situazione il diritto alla prestazione connessa al lamentato aggravamento non si configurava come domanda “già proposta”, ma come domanda nuova e successiva alle richieste del primo grado che avrebbe dovuto essere necessariamente proposta con appello incidentale mai avanzato.

M.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura ma non ha spiegato difese scritte. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 101, 102 c.p.c., nonché dell’art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modifiche in legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché l’Inps con il suo atto d’appello non aveva evocato in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze e, erroneamente, la Corte di appello non aveva integrato il contraddittorio con il predetto Ministero che era stato parte processuale necessaria in primo grado, con ciò determinando un vizio del contraddittorio in grado di appello, che richiedeva una regressione del procedimento al medesimo grado di appello.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 149 disp. att. c.p.c., dell’art. 343 c.p.c. e degli  artt. 24 e 111 Cost., in relazione dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, ai fini del perfezionamento del requisito sanitario, che per vedersi riconoscere gli effetti dell’aggravamento intercorso dopo la sentenza di appello, fosse necessaria una “nuova domanda” da proporre da parte del richiedente con appello incidentale, benché lo stesso fosse stato parte vittoriosa in primo grado; infatti, non era sufficiente, ad avviso della Corte d’appello, la mera riproposizione della complessiva domanda introdotta in primo grado.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto restandone assorbito l’esame del secondo motivo proposto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall’art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l’assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio” (cfr. Cass. n. 23663 del 2014).

Nella specie, M.T. aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente all’Inps, per ottenere la condanna in solido alla corresponsione della provvidenza economica richiesta, previo accertamento dei requisiti sia sanitari che socioeconomici.

Con la sentenza di prime cure, il giudice ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’Inps e, nel contempo, quella del Ministero dell’Economia e Finanze, in quanto litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., in virtù di quanto disposto dall’art. 42 del DL n. 269 del 2003, convertito con modifiche in legge n. 326 del 2003, per i giudizi incardinati successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione normativa, ovvero per i depositi dei ricorsi giudiziari successivi al 3.10.2003, come nella specie.

Inoltre, nella medesima pronuncia di primo grado, il giudice ha condannato anche il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento delle spese e competenze legali in solido con l’Inps.

Come si evince anche dalla sentenza impugnata, nel giudizio di appello l’Inps ha convenuto solo il sig. T., senza integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, parte sostanziale del giudizio di primo grado.

Orbene – tenuto conto che l’art. 42 del d.l. n. 269 del 2003 conv. con modifiche in legge n. 269 del 2003 (ndr legge 24 novembre 2003, n. 326) dispone che i ricorsi giudiziari “per l’accertamento dell’invalidità civile (…) devono essere notificati alche al Mistero dell’Economia e Finanze” quale “litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.” – va rilevato che nel caso in esame non risulta che l’Inps abbia provveduto a tale notifica nei confronti dell’amministrazione, né risulta essere mai stata disposta l’integrazione del contraddittorio, da parte della Corte territoriale, nei confronti dello stesso.

Ne consegue che il giudizio di secondo grado si è celebrato in difetto di contraddittorio integro restandone viziato l’intero processo di appello. Si tratta di vizio che può essere rilevato d’ufficio anche per la prima volta anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4665 del 2021), con conseguente “regressione” del procedimento al medesimo giudice d’appello.

Per tale ragione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.