CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11427 depositata il 29 aprile 2024
Tributi – Avviso di presa in carico – Avviso di accertamento – Recupero di maggiori imposte – Mancata notificazione – Accoglimento
Rilevato che
1. Gi.Ro. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di presa in carico ed il presupposto avviso di accertamento relativi al recupero di maggiori imposte per l’anno 2007.
2. La C.t.p., ritenuto che l’avviso di presa in carico fosse atto impugnabile, accoglieva il ricorso assumendo che non vi fosse prova della regolare notifica dell’atto impositivo in quanto non era stata depositata la ricevuta del plico inviato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., necessaria per il perfezionamento della stessa.
3. La C.t.r. rilevava che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che non si fosse perfezionato il procedimento di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. sebbene con il ricorso originario il contribuente avesse assunto solo “la mancata ricezione del plico ad egli inviato, perché sovente assente dal domicilio”; che la questione relativa alla ricevuta del plico era stata posta, non con il ricorso originario, ma solo con successiva memoria; riteneva, per l’effetto, che si trattava di fatto nuovo, come tale inammissibile, stante il carattere impugnatorio del processo tributario
Considerato che
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 140 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver interpretato erroneamente il “concetto di motivo del ricorso e degli elementi che identificano l’azione” e per aver ritenuto che, in relazione a quanto dedotto in primo grado – ovvero che l’atto non era mai stato effettivamente notificato in quanto recapitato presso il domicilio del ricorrente in un periodo di crisi coniugale, quindi spesso assente dall’abitazione – la successiva allegazione del mancato rispetto del procedimento notificatorio di cui all’art. 140 cod. proc. civ. costituisse motivo nuovo invece che mero chiarimento dell’originaria doglianza. Osserva che il vizio specificamente dedotto era quello della mancata notifica dell’avviso di accertamento e che l’oggetto del giudizio non era mai mutato; che, a fronte di tale motivo, era onere dell’Ufficio provare la rituale notifica e spettava al Giudice verificarne la regolarità.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 101 Cost.
Censura la sentenza impugnata per aver proceduto ad un’erronea individuazione del contenuto del motivo di cui al ricorso introduttivo, limitandone l’ampiezza, e per aver ritenuto che quest’ultimo dovesse individuarsi, non solo in ragione dei fatti storici dedotti, ma anche dell’indispensabile indicazione delle norme violate. Aggiunge che l’unico fatto allegato era la mancata notifica dell’atto presupposto e che nessun fatto nuovo era stato oggetto di ulteriore allegazione.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati:
3.1 – Come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto nelle parti rilevanti nel corpo del ricorso per cassazione, il contribuente aveva censurato, in generale, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento. In detta censura deve ritenersi ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione.
3.2. Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità. (Cass. 18/05/2018, n. 12313)
3.3. Questa Corte, tuttavia, proprio con riferimento alla notifica dell’atto impositivo o della cartella di pagamento, ha affermato che il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36305; Cass. 25/5/2021, n. 14285).
Al riguardo, deve ricordarsi che si incorre in mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente; in tali frangenti, infatti, si pone al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostano i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incide sulla causa petendi, in modo che risulta modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa (Cass. 03/02/2017, n. 2868).
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.