CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11587 depositata il 30 aprile 2024
Lavoro – Cartelle esattoriali INAIL – Classificazione tariffaria – Inammissibilità
Ritenuto che
La Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva accolto la domanda della società P.L. s.p.a. volta a far accertare l’errata classificazione operata dall’Inail dell’attività svolta, con applicazione di premi eccessivi, per il cui pagamento erano state emesse dall’istituto cartelle esattoriali notificate da Equitalia Nord s.p.a., cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).
Riteneva la Corte che la classificazione tariffaria effettuata dall’Inail fosse errata sin dall’origine e che ciò dipendeva non da colpa della società nella denuncia di lavorazioni non conformi al vero, ma da colpa dell’Inail che, già in base alla denuncia di esercizio attività presentata nel 1982, non avrebbe potuto inserire la lavorazione avente ad oggetto la produzione di caminetti e stufe per il riscaldamento domestico nel grande gruppo “Trasformazione dei prodotti metallurgici e apparecchi diversi”, anziché in quello “Costruzione strumenti e apparecchi diversi”, della tariffa approvata con d.m. 12.12.2000. Concludeva quindi la Corte che la rettifica dovesse avere decorrenza retroattiva, dalla data di inizio dell’attività.
Avverso la sentenza ricorre l’Inail per un motivo, illustrato da memoria. P.L. s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre è rimasta intimata AdER.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inail deduce violazione e falsa applicazione dell’art.17 d.m. 12.12.2000, anche in relazione agli artt.12 e 13 d.P.R. n.1124/65, per avere la Corte ritenuto che l’Inail, già in base alla denuncia di esercizio dell’attività, abbia classificato in modo colpevolmente erroneo la lavorazione svolta inserendola in una voce di tariffa non pertinente.
Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, secondo l’art.17 d.m. 12.12.2000, il datore di lavoro può chiedere la rettifica della classificazione delle lavorazioni qualora ritenga errata quella operata dall’Inail. In base al secondo comma della norma la rettifica opera per regola con effetto ex nunc, ovvero “dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza”.
A questa regola, lo stesso comma 2 apporta delle eccezioni, rispetto alle quali la rettifica ha effetto retroattivo, decorrendo essa dalla “data in cui l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati”. Tra tali eccezioni rileva in questa sede quella contenuta nella lett.b) del comma 2, ovvero il caso di “erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto”.
La Corte d’appello ha ritenuto che ricorresse tale ipotesi;
in particolare ha considerato addebitabile all’Inail, e frutto di suo grossolano errore, l’erronea classificazione in un grande gruppo diverso da quello che, in base alla stessa denuncia di esercizio attività, era dato applicare.
Secondo la Corte, la denuncia di esercizio attività non faceva alcun riferimento a lavorazioni classificate alla voce 6222, e applicata dall’Inail (“Lavorazione metalmeccanica di stampaggio della lamiera”), parlandosi nella denuncia di attività di costruzione dello scheletro di una termocucina. Fu perciò grossolano l’errore commesso dall’Inps di ascrivere la lavorazione al grande gruppo “Trasformazione dei prodotti metallurgici e apparecchi diversi”, anziché a quello “Costruzione strumenti e apparecchi diversi”. Inoltre, sin dal 1998, l’Inail era venuto a conoscenza, nel corso di un sopralluogo, della specifica attività di produzione di caminetti e stufe domestiche, descrivendo la stessa in modo dettagliato; cosicché dal 1998 l’Inail era di certo a conoscenza dell’erronea classificazione operata.
Ora, tale accertamento è un accertamento in fatto, teso a stabilire se, in concreto, alla luce delle informazioni contenute nella denuncia di esercizio di attività, la classificazione operata dall’Inps potesse dirsi corretta ovvero colpevolmente erronea. La Corte non ha né negato o affermato erroneamente l’esistenza o inesistenza dell’art.17 d.m. 12.12.2000, né vi ha attribuito un contenuto normativo diverso da quello che esso ha – ciò che integra violazione di legge – né ha giudicato la causa in base ad una norma che non le si addice – in che consiste la falsa applicazione di legge – (Cass.640/19), dovendo in effetti la fattispecie essere regolata dall’art.17 d.m. 12.12.2000. La Corte ha invece giudicato che, in concreto, sussistessero gli elementi di fatto in base ai quali fosse integrata l’eccezione di cui alla lett.b).
Il motivo di ricorso, sebbene rubricato come violazione di legge, tende a confutare tale accertamento in fatto, e come tale è inammissibile. Il sindacato sulle valutazioni di fatto è ammesso nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e il motivo di ricorso non adduce alcun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che sia stato omesso dalla sentenza.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese verso la società; nulla sulle spese verso AdER rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese alla P.L. s.p.a., liquidate per il presente giudizio di cassazione in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, attesa l’inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.