MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA – Decreto ministeriale del 2 maggio 2024
Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonchè razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 1
1. I gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono determinati come risulta nell’allegato A (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari).
2. Le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal presente decreto e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sono contenute nell’allegato B.
3. La denominazione in lingua inglese dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all’allegato A è contenuta nell’allegato C.
4. I predetti allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente decreto.
5. I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge.
6. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i gruppi scientifico-disciplinari sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A.
Art. 2
1. Per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato B del presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all’inquadramento dei professori di prima fascia e di seconda fascia e dei ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari con appositi decreti ricognitivi.
2. Nei seguenti casi in cui i gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’allegato B del presente decreto, non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l’inquadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione rientrano nel perimetro di applicabilità della presente disposizione i docenti afferenti al:
settore scientifico-disciplinare «MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio» del settore concorsuale «06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative» del settore concorsuale «06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate» del settore concorsuale «06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate», i quali saranno reinquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDS-26 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate»;
settore scientifico-disciplinare «IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico» del settore concorsuale «12/C1 – Diritto costituzionale» e del settore concorsuale «12/D1 – Diritto amministrativo», i quali saranno reinquadrati o nel settore scientifico-disciplinare «GIUR-05/A – Diritto costituzionale e pubblico» appartenente al gruppo scientifico-disciplinare «12/GIUR-05 – Diritto costituzionale e pubblico» o nel settore scientifico-disciplinare «GIUR-06/A» del gruppo scientifico-disciplinare «12/GIUR-06 – Diritto amministrativo e pubblico».
In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore, sentito il dipartimento di afferenza dell’interessato, dispone comunque l’inquadramento nel rispetto delle regole di corrispondenza di cui sopra.
3. I professori di prima fascia e di seconda fascia ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e che, per effetto di tale determinazione e per come emerge dall’allegato B del presente decreto, risultano reinquadrati in un gruppo scientifico-disciplinare non corrispondente al settore concorsuale di provenienza, possono richiedere, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il passaggio ad un altro settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare corrispondente al settore concorsuale di provenienza. In prima applicazione rientrano nel perimetro di applicabilità della presente disposizione i docenti afferenti al:
settore scientifico-disciplinare «CHIM-12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali» del settore concorsuale «03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «CHEM-01/B – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali» appartenente al gruppo scientifico-disciplinare «03/CHEM/01 – Chimica analitica, ambientale e dei beni culturali»;
settore scientifico-disciplinare «M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie» del settore concorsuale «11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «MEDF-01/A – Metodi e didattiche delle attività motorie» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDF-01 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport»;
settore scientifico-disciplinare «M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive» del settore concorsuale «11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «MEDF-01/B – Metodi e didattiche delle attività sportive» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «06/MEDF-01 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport»;
settore scientifico-disciplinare «L-FIL-LET/01 – Civiltà Egee» del settore concorsuale «10/A1 – Archeologia», ora reinquadrati nel settore scientifico-disciplinare «HELL-01/A – Filologia e civiltà dell’Egeo e del Mediterraneo preclassico» rientrante nel gruppo scientifico-disciplinare «10/HELL-01 – Lingua e letteratura greca».
Il passaggio è disposto dal Rettore entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo parere del CUN che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Tutti i decreti di inquadramento devono, in ogni caso, essere adottati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un gruppo scientifico-disciplinare ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all’art. 2.
2. Il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare del settore scientifico-disciplinare di provenienza è disposto con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del CUN, motivando l’eventuale difformità. Tale parere è reso dal CUN entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di passaggio da un gruppo scientifico-disciplinare ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare nel quale si richiede di essere inquadrati.
I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del CUN, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 4
1. Coloro che appartengono ad un settore scientifico-disciplinare che, per effetto della presente rideterminazione, si trovi compreso in un gruppo scientifico-disciplinare non corrispondente al settore concorsuale di provenienza e che hanno conseguito, nelle precedenti tornate, l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel gruppo scientifico-disciplinare corrispondente al settore concorsuale di provenienza e nel gruppo scientifico-disciplinare di destinazione, purchè nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico-disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.
2. Le regole di corrispondenza tra i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal presente decreto sono le stesse riportate nella tabella di cui all’allegato B.
Art. 5
1. Il Ministro, su proposta del CUN e con cadenza triennale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiorna i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, il Ministro provvede con proprio decreto.
2. L’aggiornamento di cui al punto che precede è effettuato almeno sessanta giorni prima dell’avvio della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 6
1. Il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 continua ad essere applicato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, istituita con decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, nonchè all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi a tutte le tornate dell’abilitazione scientifica nazionali istituite nel periodo di vigenza del citato decreto ministeriale n. 855/2015.
Art. 7
1. Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.