AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 261576/RU del 7 maggio 2024
Estensione oggetto autorizzazione p.l.i. agli aromi e autorizzazione alla vendita di cc.cd. “nicotine pouches” da parte di patentini
Articolo 1
Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. I patentini di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Articolo 2
Approvvigionamento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. I patentini possono approvvigionarsi dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previo provvedimento di autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esclusivamente presso la rivendita di aggregazione.
2. La rivendita di aggregazione è tenuta a rifornirsi dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle tipologie e nei quantitativi richiesti dal titolare del patentino, nonché a praticare nei confronti di quest’ultimo un prezzo non superiore a quello normalmente praticato e secondo criteri di congruità quanto a prezzi e quantità.
3. Per l’acquisto dei prodotti, il titolare del patentino deve compilare in duplice copia il modello U88PAT-PLI/AROMI/NICOTINE, al fine di garantire la tracciabilità degli ordini.
4. Il titolare della rivendita di aggregazione e il titolare del patentino sono tenuti, altresì, a conservare la predetta documentazione nonché fattura di acquisto atta a comprovare la cessione dei prodotti.
Articolo 3
Modifiche alla determinazione direttoriale 24 ottobre 2022, protocollo n. 484563/RU
1. Alla determinazione direttoriale del 24 ottobre 2022 prot. n. 484563/RU, recante disciplina della vendita di p.l.i. da parte di patentini di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, dopo le parole “all’art. 62-quater, comma 1-bis“ sono aggiunte le parole “e comma 7-quater”;
b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “prodotti liquidi da inalazione “sono aggiunte le parole “e aromi”;
c) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole “quanto a prezzi e quantità” sono aggiunte le parole “riferito distintamente ai prodotti di cui al comma 1-bis e 7-quater dell’articolo 62-quater del sopra citato decreto”;
d) all’articolo 2, comma 3, le parole “U88PAT-PLI” sono sostituite dalle seguenti “U88PAT-PLI/AROMI/NICOTINE”.
La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.