AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 266337/RU del 9 maggio 2024

Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, e di cui all’articolo 62-quater.1 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Informativa

Con la determinazione direttoriale del 7 maggio 2024, prot.n. 261576/RU, pubblicata sul sito dell’Agenzia, si amplia il perimetro dei prodotti la cui vendita è autorizzata presso i patentini di cui agli articoli 16 e 23, legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In particolare, l’estensione attiene ai prodotti di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (cc.dd. nicotine pouches), e ai prodotti, di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione (cc.dd. aromi).

Nello specifico, l’articolo 62-quater.1, comma 12, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che la vendita delle nicotine pouches è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, a norma del quale, “La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.”

Allo stato le nicotine pouches sono già vendute presso le rivendite di tabacchi, presso gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi della determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot.n.406666. L’estensione dell’autorizzazione alla vendita di tali prodotti a opera della determinazione direttoriale del 7 maggio 2024, prot.n. 261576/RU, anche ai patentini consente di ottenere una efficiente distribuzione sul territorio dei punti autorizzati alla vendita delle nicotine pouches, garantendo un presidio della legalità della filiera distributiva anche a mezzo dei poteri di controllo e ispettivi attribuiti all’Agenzia per tutelare la filiera legale e, conseguentemente, contrastare il fenomeno del contrabbando e della vendita senza autorizzazione.

Resta inteso che i patentini possono approvvigionarsi dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 previo provvedimento di autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia, esclusivamente presso la rivendita di aggregazione.

La rivendita di aggregazione è tenuta a rifornirsi dei prodotti di cui sopra nelle tipologie e nei quantitativi richiesti dal titolare del patentino, nonché a praticare nei confronti di quest’ultimo un prezzo non superiore a quello normalmente praticato e secondo criteri di congruità quanto a prezzi e quantità.

Per l’acquisto dei prodotti il titolare del patentino deve compilare in duplice copia il modello U88PAT-PLI/AROMI/NICOTINE, al fine di garantire la tracciabilità degli ordini.

Il titolare della rivendita e il titolare del patentino sono tenuti, altresì, a conservare la predetta documentazione nonché fattura di acquisto atta a comprovare la cessione dei prodotti.

In merito al tema degli aromi, con determinazione direttoriale del 29 aprile 2024, prot. n. 248171/RU, si è attuato il disposto dell’articolo 62-quater, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, rispettivamente dedicati all’autorizzazione alla vendita degli aromi di cui all’articolo 62-quater comma 7 quater e allo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi al citato comma 7-quater, presenti presso rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”.

Con la determinazione direttoriale del 24 ottobre 2022 prot. n. 484563/RU, è stata disciplinata l’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all’art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte dei patentini di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293

Con l’attuale determinazione direttoriale del 7 maggio 2024, prot.n. 261576/RU, viene ampliato l’oggetto dell’autorizzazione rilasciata per la vendita dei pli, anche agli aromi; misura, questa, che si pone in linea di coerenza con la legittimazione alla vendita dei pli da parte dei patentini.

Quanto all’approvvigionamento dei prodotti di all’articolo 62-quater, comma 7-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 valgono le prescrizioni dettate dalla determinazione del 24 ottobre 2022 prot. n. 484563/RU, con la precisazione che i soggetti già espressamente autorizzati alla vendita dei pli si intendono per ciò solo autorizzati anche alla vendita degli aromi.