CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12614 depositata l’ 8 maggio 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IMU – Riconoscimento agevolazione prima casa – Iscrizione anagrafica – Accoglimento

Ritenuto che

La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento (n. (…) ) con cui il comune di Ciampino (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto a Mi.Ro. (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’Imu relativa all’anno 2013.

La questione riguarda il diritto al riconoscimento all’agevolazione prima casa per un immobile, di cui l’odierna intimata è proprietaria nella misura del 66,66%, sito nel comune di Ciampino, cui si accede attraverso una strada, via (…), che fa parte, invece, del comune di R.

La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che il bene oggetto di controversia costituiva abitazione principale adibita a residenza familiare.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:

– il comune di Ciampino non ha contestato che l’immobile costituisce abitazione principale e il luogo di residenza anagrafica della contribuente, né che la stessa sia iscritta nell’anagrafe del comune di R;

– l’ente impositore ha istituito una fittizia via (…) per consentire a coloro che abitano in immobili ricadenti nel proprio territorio, ma ai quali si accede dalla via (…) del comune di R, di iscriversi come residenti nel comune di Ciampino, al fine di accedere ai benefici previsti per l’abitazione principale;

– la collocazione fisica dell’immobile in oggetto lo attrae, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, nel comune di Ciampino, a prescindere dall’iscrizione anagrafica della contribuente quale residente nel comune di R;

– posto che la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non è contestata, è dovuta l’imposta (IMU) al comune di Ciampino, con il riconoscimento della relativa agevolazione;

– se è vero che la normativa in materia presuppone, per il pagamento dell’imposta, che il contribuente abbia la residenza anagrafica nel comune ove si trova l’immobile, nel caso di specie, data la peculiarità della situazione, “la residenza anagrafica della contribuente nel comune di R non è incompatibile con la residenza anagrafica della stessa nell’immobile in questione”. Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte resta intimata.

Considerato che

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Precisa che l’odierna intimata aveva la residenza in R e la circostanza che solo la via di accesso ricadesse in detto comune non le impediva di iscriversi all’anagrafe del comune di Ciampino, in ragione di una delibera (n. 489 del 1986) con la quale l’ente locale ha permesso a tutti gli abitanti di Via (…) che avessero l’abitazione situata entro i confini di Ciampino di eleggere la propria residenza all’interno di detto Comune, mediante rituale iscrizione all’anagrafe. L’iscrizione è a carico della contribuente, né l’ente locale può procedere ad una modifica d’ufficio della residenza di un cittadino.

1.1. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” “, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 … (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile soggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01, Sez. 6 – 5, n. 21873/2020, Rv. 659354 – 01, Sez. 6 – 5, n. 4166/2020, Rv. 657312 – 01).

Nel caso di specie non è stato mai contestato ed è stato riconosciuto anche nella stessa sentenza impugnata, che l’intimata, all’epoca dei fatti, risultava iscritta all’anagrafe del comune di R.

Non vi è dubbio, pertanto, che non sussistevano i presupposti per l’esenzione dal tributo per cui è causa.

L’iscrizione anagrafica è, poi, prevista dal nostro ordinamento ad istanza di parte.

L’art. 2 della l. n. 1228 del 1954, prevede, infatti, che “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell’art. 44 del Codice civile, l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza.”

In fatto è emerso che la strada di accesso all’immobile dell’intimata ricade nel comune di R, ma l’odierna intimata, come ha affermato la ricorrente, all’epoca dei fatti di causa non aveva ancora ha proposto istanza di iscrizione all’anagrafe del comune di Ciampino.

Errata e non in linea con la normativa sopra richiamata è l’affermazione contenuta in sentenza per la quale la destinazione effettiva ad abitazione principale prevale sulla formale iscrizione all’anagrafe del comune di R.

Né l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata d’ufficio, pena il sacrificio del diritto fondamentale alla libera circolazione e al libero soggiorno sancito dall’art. 16 Cost. e dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. Consegue l’accoglimento del ricorso. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

3. Le spese del merito sono compensate atteso il consolidarsi della giurisprudenza sul presupposto impositivo in corso di causa, mentre quelle devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.

Spese nel merito compensate.

Condanna l’intimata a pagare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.