Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17140 depositata il 24 aprile 2024
bancarotta fallimentare – aggravante – bancarotta impropria – in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rideterminato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di I.M. per il delitto di bancarotta impropria, commesso, secondo il capo d’imputazione, in qualità di amministratore unico della E.S. s.r.l. (dichiarata fallita il 2 marzo 2015), attraverso il mancato e sistematico pagamento del debito d’imposta dal 2005 e 2013; in tal modo, l’imputata ha cagionato con dolo il fallimento della predetta società. La Corte distrettuale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, commisurando la durata delle pene accessorie a quella della pena detentiva (tre anni).
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. A.L., affidando le proprie censure ai tre motivi dì seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivi del reato ascritto, per avere la Corte d’appello ritenuto che il sistematico inadempimento degli obblighi erariali sia stata la conseguenza di una scelta gestionale dell’imputata, anziché il frutto di una serie di contingenze quali, segnatamente, la mancata riscossione di crediti e la necessità di privilegiare i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa. I crediti non riscossi sarebbero stati immotivatamente ritenuti non idonei a fungere da scriminante, sicché l’eccezione difensiva relativa alla derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice sarebbe rimasta del tutto priva di replica da parte dei giudici d’appello.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere la Corte d’appello ignorato le doglian2:e difensive circa l’assenza di un comportamento della ricorrente che avesse provocato una diminuzione della massa attiva.
2.3 Col terzo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che aveva costituito oggetto di espresso motivo d’appello e rispetto alla quale nulla è stato replicato dalla Corte territoriale r() 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso; b) conclusioni nelhnteresse dell’imputata, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, «in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico» (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014„ Solignani, Rv. 260356 – 01). Nel caso di specie, i giudici del merito hanno adeguatamente chiarito come tale “consapevole rappresentazione” fosse ben presente all’imputata (amministratore unico della fallita società), la quale, attraverso il sistematico e prolungato (2005- 2013) omesso versamento delle imposte e dei tributi, poteva astrattamente prevedere l’evento del dissesto, quale conseguenza della propria condotta (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262:207 – 01).
Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge che la condotta dell’imputata ha comportato l’accumulo, in otto anni circa, di un passivo di oltre otto milioni di euro. Una siffatta condotta di esteso e sistematico mancato versamento degli oneri erariali (cfr. Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046 – 01; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 01) non poteva non rientrare nella «cd. “zona di rischio penale”, ossia il parametro spazio- temporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo» (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073 – 01). Da tale punto di vista, la rilevanza penale della condotta può escludersi solo allorquando «l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto» (Rv. 273073 – 01, cit.).
Va anche disattesa la censura di mancata c:onsiderazione, da parte dei giudici di merito, di contingenze (segnatamente, la mancata riscossione di crediti e la necessità di privilegiare i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa), che, secondo la difesa, assumerebbero un rilievo scriminante. La motivazione fornita dalla Corte d’appello è invece adeguata a giustificare la mancata derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice, posta l’assoluta genericità dell’eccezione relativa ai non altrimenti specificati “crediti” non riscossi, da un lato, e l’insufficienza, dall’altro, dell’affermazione di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa, argomento, quest’ultimo, non utile né decisivo a ritenere interrotto il nesso di causalità con l’evento pregiudizievole per la società, sotteso all’art. 40 cod. pen. Le scelte gestionali scaturite dalle contingenze indicate dalla difesa si riferiscono, cioè, ad atti non inidonei a escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull’amministratore unico, posto in posizione di garanzia di tutti i creditori (non solo dei lavoratori o dei fornitori); pertanto, esse non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno (Sez. 5, n. 3714 del 14/12/2011, dep. 2012, Colombo, Rv. 252947 – 01).
2.2 Il secondo motivo, basato sull’assunto difensivo della “assenza di un comportamento” della ricorrente che abbia “provocato una diminuzione della massa attiva, è manifestamente infondato. In via di premessa, deve ribadirsi che «la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale dell’art. 223, conrima 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall.» (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578 – 01; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009 – 01).
Ciò posto, si osserva che alcun vizio di logicità è riscontrabile nella motivazione dell’impugnata sentenza, avendo la Corte d’appello correttamente basato il proprio giudizio sulla commisurazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo» (sul punto, tra le altre, v. Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 – 01; corsivi nostri). Peraltro, nel caso di specie, acquista importanza anche l’importo globale del passivo, posto che il debito tributario di euro 1.666.813,64 si è rivelato corrispondente alla quasi totalità del passivo fallimentare, ciò che rende, vieppiù, la circostanza aggravante correttamente applicata (sulle successive puntualizzazioni della giurisprudenza di questa Corte circa il tema dei criteri cui il giudice deve ispirarsi nella valutazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, si veda Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274, in motivazione, dove si è precisato come la circostanza aggravante in parola «possa essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo globalmente considerato. La medesima affermazione, tuttavia, non può essere intesa nel senso che la circostanza aggravante sia configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato sia esso stesso di rilevante gravità: un’interpretazione del genere, invero, priverebbe la circostanza di cui all’art. 219, primo comma, l. fall. della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo. Se, dunque, per la particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità non è derivato un danno – anch’esso – di rilevante gravità, la fattispecie circostanziale non può dirsi integrata», p. 43, punto 7 del considerato in diritto; corsivo nostro).
3. Il terzo motivo è inammissibile, attesa la lettera dell’art. 29 cod. pen., secondo cui la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il silenzio della Corte sul punto non è quindi significativo, attesa la predeterminazione normativa della pena accessoria temporanea di specie (v., ad es., Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677 – 01; v. anche Sez. 1, n. 46254 del 19/07/2012, Paolucci, Rv. 254085 – 01).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi