AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Ravvedimento speciale
SOMMARIO:
PREMESSA
1. ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022
2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI
PREMESSA
Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (di seguito “decreto Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono state emanate «disposizioni urgenti in materia di termini normativi».
In particolare, il citato decreto-legge contiene, tra le altre, disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (NOTA 1)).
Sono, altresì, fornite indicazioni in relazione alle disposizioni recate dall’articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei contenuti degli atti preparatori del Senato della Repubblica, n. 1027, riguardanti il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (di seguito “AS 1027”), e degli atti preparatori del Senato della Repubblica, n. 1092, relativi al disegno di legge di conversione del d.l. n. 39 del 2024 (di seguito “AS 1092”).
1. ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022
L’articolo 3, comma 12-undecies (NOTA 2), del decreto Milleproroghe estende l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale – introdotto dall’articolo 1, commi da 174 a 178 (NOTA 3), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) e riguardante le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti – alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
La novella normativa, come si evince anche dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del citato decreto, si pone l’obiettivo di “stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022” (NOTA 4).
L’istituto in parola, previsto dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, è una forma di ravvedimento operoso, c.d. “speciale”, che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria (NOTA 5), consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) del citato articolo 1 della legge di bilancio 2023 (NOTA 6) – mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione, ovvero in forma rateale.
Per effetto dell’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, l’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa, al ricorrere delle condizioni normativamente previste, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
L’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024 (NOTA 7), dell’intero importo dovuto (NOTA 8), ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.
Si ricorda che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in trattazione (NOTA 9).
Qualora si opti per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione (NOTA 10), ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2023, fermo restando quanto ivi previsto, si applicano gli interessi stabiliti dall’articolo 20 (NOTA 11) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 1° giugno 2024.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (ossia al 29 febbraio 2024) e non si dà luogo a rimborso.
2. RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI
Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 (NOTA 12), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.
In considerazione della ratio della norma e in forza di un’interpretazione logico-sistematica, volta, essenzialmente, a incentivare la regolarizzazione spontanea dei contribuenti (NOTA 13), si ritiene che questi ultimi possano fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:
– non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
– abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
– abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
– abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima (NOTA 14), purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate(riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità) (NOTA 15), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.
Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Per quanto concerne le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione, si precisa quanto segue.
In caso di versamento in unica soluzione (ad esempio in data 31 maggio 2024), sono dovuti:
– l’importo del tributo;
– l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
– l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).
In caso di versamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:
a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
– un importo pari a 5/8 del tributo;
– un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
– un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
– un importo pari a 1/8 del tributo;
– un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
– un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
– l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2 per cento annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.
Per le parti non oggetto di esame della presente circolare, si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 e la risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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– Note –
(1) Il d.l. n. 39 del 2024, in fase di conversione in legge, contiene «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria».
(2) L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che «le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso».
(3) Di seguito si riporta il testo dei commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (n.d.r. comma così modificato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. (n.d.r. comma così modificato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 34 del 2023).
176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177».
(4) Cfr. AS 1027 – Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio del 20 febbraio 2024.
(5) Per la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso si veda l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(6) Con l’articolo 21 del d.l. n. 34 del 2023 il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174 e 176, della legge di bilancio 2023, definendo l’ambito applicativo con specifico riferimento alle violazioni regolarizzabili. In particolare, ha stabilito che:
«1. All’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» si interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio».
(7) Si segnala che la scadenza del versamento è stata posticipata ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, il quale ha disposto che, all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»; le parole: «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
(8) Si tratta di una somma pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
(9) In tal senso, si vedano la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 e la risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023. Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472 del 1997, è precluso il ravvedimento nei casi in cui la violazione constatata con p.v.c. «rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
(10) Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo d’imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(11) Attualmente in misura pari al 4 per cento annuo.
(12) L’articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024 dispone che «i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
(13) Cfr. AS 1092 – Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge, nella parte in cui specifica che “coerentemente alla relazione tecnica di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l’adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea”.
(14) Per effetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2023, citato nella nota n. 3.
(15) Resta fermo che gli stessi – decaduti dal beneficio della rateazione per effetto del mancato pagamento di una delle rate successive alla prima – non possono considerarsi ammessi alla riapertura dei termini per il ravvedimento speciale, per la regolarizzazione delle medesime violazioni. Tali soggetti, infatti, hanno già perfezionato la procedura di regolarizzazione, ai sensi del comma 175, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2023, e il pagamento delle somme ancora dovute dovrà avvenire a norma del medesimo comma 175, il quale dispone, altresì, «l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti».