Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19539 depositata il 16 maggio 2024
confisca diretta – profitto del reato
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/12/2018 il Tribunale di Roma riconosceva M.R. colpevole del reato di cui agli artt. 318 – 321 cod. pen. per aver ricevuto indebitamente, per l’esercizio dei poteri e delle funzioni inerenti diversi incarichi svolti presso il Comune di Roma, utilità economiche consistenti nella messa a disposizione della somma di denaro pari ad euro 367.850,72 impiegata per l’acquisto di un immobile in Roma, intestato alla moglie. Il Tribunale ordinava altresì la confisca dell’appartamento e condannava il M.R. al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidati in misura diversa in favore di ciascuna di esse.
Secondo la contestazione, l’imputato, in qualità di pubblico ufficiale derivatagli dagli incarichi di Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio (dal 28 giugno 2011 al 9 aprile 2013); Direttore del Dipartimento partecipazioni e controllo Gruppo Roma Capitale (dal 9 maggio 2013 al 31 ottobre 2013); Direttore dell’Ufficio di scopo del Comune di Roma denominato definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori (nel periodo 11 novembre 2013/11 febbraio 2014), aveva ricevuto indebitamente, per l’esercizio dei poteri e delle funzioni inerenti agli incarichi indicati, utilità economiche dall’immobiliarista S.S. consistite nella messa a disposizione della somma di denaro pari a 367.850,72 impiegata per l’acquisto di un immobile in Roma (sito in via F.P. e intestato alla moglie del M.R., C.P.) a mezzo della consegna di assegni circolari che risultavano emessi dalla Cassa Lombarda su richiesta dello S.S. e tratti sul conto corrente di questi. La sentenza disponeva, altresì, la confisca – qualificata come confisca diretta quale profitto del reato – dell’immobile di via dei F.P. e del relativo garage e la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’associazione “ASIA USB”, l’associazione sindacale senza scopo di lucro che raggruppa le strutture sindacali degli inquilini con la finalità di tutelarne i diritti, sull’assunto che l’immobile oggetto di compravendita dovesse essere destinato, invece, ad housing sociale, danno liquidato nell’importo di euro 30.000,00, ed infine nei confronti delle associazioni “Roma Capitale”, “Cittadinanzattiva” e “Assoconsum”, associazioni che hanno agito a tutela del danno cagionato alla credibilità delle istituzioni, compromesso dalla condotta dell’imputato, danno liquidato, rispettivamente, nell’importo di euro 100.000,00, euro 30.000,00 e euro 38.900,00,
2. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31/5/2021 riduceva la pena inflitta al M.R., revocava la pena accessoria e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
3. Decidendo sul ricorso proposto dal M.R., questa Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 9/11/2021 annullava senza rinvio la sentenza di appello perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente alla confisca ed alle statuizioni civili.
4. Con sentenza del 27/1/2023 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha revocato la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore dell’associazione ASIA USB, ha ridotto gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni in favore delle altre parti civili ed ha confermato la confisca dell’immobile in sequestro.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorsi per cassazione sia il M.R. che la parte civile associazione ASIA USB.
5.1 Con ricorso a mezzo dell’avv. Fabrizio Merluzzi il M.R. ha dedotto:
5.1.1 Violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 322 ter cod. proc. pen. ed apparenza di motivazione. Rileva il ricorrente che, se l’art. 578 bis cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, tuttavia – essendo stata introdotta in tale disposizione anche la confisca ex art. 322 ter cod. pen. solo con legge del 9 gennaio 2019 n. 3 – la misura di sicurezza così marcatamente afflittiva non può trovare applicazione in relazione a fatti intervenuti anteriormente alla sua previsione normativa, quale quello contestato al ricorrente come commesso nel giugno 2013.
Il ricorrente contesta anche che possa ritenersi profitto del reato l’immobile di cui si tratta, in ragione del fatto che era stato acquistato con il denaro corrisposto dal costruttore S.S., ed assume che soltanto la somma da questo erogata potrebbe qualificarsi profitto del reato.
5.1.2 Mancanza di motivazione, se non meramente apparente, sulle statuizioni civili, atteso che i diversi importi liquidati in favore delle diverse parti civili sono stati giustificati con “la diversa esposizione delle stesse alla risonanza mediatica del fatto”, circostanza indipendente dall’azione del colpevole ed estranea al fatto medesimo.
5.2 Il ricorso presentato dal M.R. a mezzo dell’avv. Andrea Casto si fonda su quattro motivi di impugnazione:
5.2.1 Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 627 comma 3 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la confisca diretta dell’immobile di via F.P. in Roma sulla base di una motivazione estranea ai principi fissati dalla sentenza rescindente – sesta sezione della cassazione 15138/2022 – e meramente apparente rispetto al tema fondante della buona fede dell’intestatario del bene sottoposto a confisca, nonché il travisamento della prova in ordine alla carenza di interesse della C.P. sull’immobile confiscato, non potendosi ritenere la predetta una mera intestataria del bene, atteso anche che la stessa sentenza riferisce che il M.R. ha vissuto nell’appartamento in questione “unitamente alla propria famiglia” dal 2009.
5.2.2 Contraddittorietà della motivazione, laddove nella sentenza si è ritenuto non essere emerso alcun rapporto tra la C.P. e lo S.S., indicando altresì che il M.R. ha avuto la piena ed esclusiva disponibilità del bene anche dopo che la C.P. ed i figli si erano trasferiti a Malta e, poi, nell’escludere il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Asia USB, è stato riconosciuto l’esercizio del diritto di prelazione della C.P. sull’immobile, e, dunque, un effettivo interesse della stessa sul bene, che si assume essere incompatibile con il carattere asseritamente fittizio dell’intestazione dello stesso.
5.2.3 Violazione dell’art. 627 comma 2 proc. pen., con riferimento al mancato esame della teste C.P. al fine di verificare la buona fede di questa nell’intestazione dell’immobile, come invece avrebbe imposto la predetta norma, nel prescrivere che, “se è annullata la sentenza e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione .. “, norma che si assume avere “un perimetro operativo particolarmente ampio rispetto a quello riconosciuto dall’art. 603 cod. proc. pen…” in considerazione della diversa ratio.
5.2.4 Violazione dell’art. 627 comma 3 proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni in favore di Roma Capitale, Cittadinanza Attiva e Assoconsum.
6. Il ricorso proposto dalla Associazione Inquilini e Abitanti – Unione sindacale di base (AS.I.A. U.S.B.) a mezzo dell’avv. P.V. si fonda su un unico, articolato, motivo di impugnazione con il quale viene dedotto il vizio di motivazione risultante dalla produzione documentale del pubblico ministero all’udienza del 13/4/2018 e la violazione dell’art. 8 d.l. 78/2010, art. 1 comma 168 d.l. 95, convertito in l. 228/2012, nonché dall’accordo sindacale dell’ll/9/2008 .
Assume il ricorrente che il risarcimento della costituita parte civile era giustificato dalla irregolarità della procedura seguita formalmente dalla C.P. per l’acquisto dell’immobile della fondazione Enasarco, atteso che – mentre la Corte di Appello richiama un atto del 9/12/2013 non conosciuto né conoscibile dalle parti, in quanto non prodotto in giudizio, e comunque successivo all’atto di compravendita del 26/6/2013 – per poter godere dei benefici nascenti dal cd. progetto Mercurio occorreva essere conduttori di immobile Enasarco prima della data di sottoscrizione dell’accordo (11/9/2008) e, peraltro, conduttori del medesimo appartamento che si intendeva acquistare o, al più, di appartamento scambiato con altro all’interno dello stesso plesso immobiliare. Per quanto prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 13/4/2018, pertanto, alla data di sottoscrizione dell’accordo la C.P. non era titolare di nessun contratto di locazione, e comunque non di quello di via dei F.P..
Alla luce di tali elementi si evidenzia il danno subìto dalla parte civile, emergente dallo stesso accordo del 2008 relativo al progetto Mercurio, tra i cui obiettivi vi era quello di sostenere politiche governative di socia! housing, purché a favore di agenti e rappresentanti di commercio: si assume che la sottrazione dell’immobile di via dei F.P. 258 al fondo al quale sarebbe naturalmente confluito ne ha distorto l’uso della finalità abitative all’interno delle politiche di socia! housing.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell’interesse del M.R. sono fondati unicamente con riferimento alle statuizioni civili, ed inammissibili nel resto, ed è fondato anche il ricorso proposto dalla parte civile Associazione Inquilini e Abitanti – Unione sindacale di base (AS.I.A. U.S.B.).
2. Sono manifestamente infondate, in primo luogo, le censure con le quali entrambi i ricorsi proposti nell’interesse del M.R. hanno prospettato l’asserita violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’àrt. 322 ter cod. pen.
Premesso che l’art. 578 bis cod. pen. è stato introdotto dall’art. 6 del D.Lvo 1/3/2018 n. 21, e che soltanto con legge del 9 gennaio 2019 n. 3 è stata inserita in tale disposizione anche la confisca ex art. 32.2 ter cod. pen, deve ritenersi manifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui la disposizione che consente al giudice dell’impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione non sarebbe applicabile al caso di specie per la natura marcatamente afflittiva della confisca, che non ne consentirebbe l’applicazione in relazione a fatti intervenuti anteriormente alla sua previsione normativa.
Deve, comunque, convenirsi che, come ripetutamente rilevato dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209).
Nel caso di specie, però, l’applicabilità dell’art. 322-ter cod. pen. è stata riconosciuta anche dalla sentenza rescindente della sesta sezione penale, n. 15138 del 9/11/2022, che ha rilevato come la confisca dell’immobile di via dei F.P. fosse stata disposta quale “profitto del reato sul presupposto che l’immobile in oggetto, assoggettato dunque a confisca diretta, è stato acquistato con i fondi erogati dallo S.S. al M.R. e che l’immobile è frutto dell’investimento ed impiego di tali somme”.
A tal proposito va, allora, ricordato che il diritto vivente si è stabilizzato nel ritenere che non si possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, mentre si possa disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n.1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del26/06/2015, Rv. 264434, richiamata anche da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209 cit.).
Uniformandosi a tali principi, anche la pronuncia di annullamento con rinvio emessa dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, pertanto, ha riconosciuto l’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 322-ter cod. pen., trattandosi di confisca diretta del profitto del reato, ed ha rimesso alla Corte territoriale, invece, di verificare se operi la clausola di salvaguardia prevista dalla stessa norma.
La stessa pronuncia rescindente, quindi, smentisce l’assunto difensivo secondo cui l’immobile di cui si tratta non potrebbe ritenersi profitto del reato, in ragione del fatto che era stato acquistato con il denaro corrisposto dal costruttore S.S., sicché soltanto la somma da questo erogata potrebbe qualificarsi profitto del reato. La pronuncia rescindente, sotto tale profilo, è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., secondo cui il bene immobile costruito con l’immediato reimpiego del provento del delitto di malversazione ai danni dello Stato costituisce il “profitto” del reato e, pertanto, è suscettibile di confisca diretta e non per equivalente (Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, Rv. 272482 che, in motivazione, ha precisato che qualora l’immobile sia stato realizzato solo in parte con il reimpiego delle somme provento del reato di cui all’art.316 bis, cod. pen., in quella sede contestato, la confisca deve essere limitata all’importo delle somme illecitamente conseguite; conf. Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Rv. 238700).
3. La Corte territoriale, con un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, ha dato adeguatamente conto anche dell’effettiva riferibilità dell’immobile confiscato al M.R., essendo, invece, Chiara Persico una mera intestataria formale del bene.
Tale ricostruzione si fonda su dati concreti, primo tra tutti la provvista per l’acquisto dell’immobile, fornita dallo S.S. al M.R. con assegni intestati direttamente ad Enasarco onde celare il passaggio con il ricorrente, dopo che questi aveva avanzato richiesta di mutuo respinta dalla Barcalays Bank LPC, così manifestando l’interesse proprio ed il coinvolgimento diretto nell’acquisto del bene. Tale circostanza è stata ulteriormente valorizzata rilevando che non è emerso alcun rapporto diretto tra la Persico e lo S.S., e che, però, la provvista di quest’ultimo aveva consentito di acquistare nel 2013 il bene nel quale fin dal 2009 abitava il M.R., con tutta la sua famiglia, e che l’intestazione alla Persico era funzionale all’esercizio del diritto di prelazione di questa, quale inquilina. Nello stesso anno dell’acquisto, il 2013, del resto, il bene era rimasto nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso M.R., essendosi trasferiti a Malta la Persico ed i figli, secondo quanto riferito dal teste Pampagnin, e tale esclusiva disponibilità si era protratta per anni, fino all’arresto del ricorrente, che nel frattempo aveva provveduto alla gestione del bene ed alle attività correlate.
Come prescritto anche dalla sentenza n. 15138 del 9/11/2021, la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni del teste Pampagnin anche in relazione alle successive trattative per l’eventuale vendita della casa, rilevando che il predetto ha riferito di aver incontrato entrambi i coniugi M.R. nel 2013, e che questi gli avevano manifestato l’intenzione di vendere la casa; anche negli anni successivi, poiché il M.R. era rimasto solo nella casa, il teste aveva preso solitamente accordi con la sorella del ricorrente per organizzare visite dell’appartamento da parte di eventuali acquirenti: anche le trattative per la successiva eventuale vendita dell’appartamento, pertanto, sono stati non illogicamente valorizzati come univocamente significativi dell’effettiva ed esclusiva disponibilità del bene da parte del M.R..
In tal modo la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui non poteva ritenersi operante la clausola di salvaguardia posta dall’art. 322-ter cod. pen., secondo il quale la confisca non può essere disposta se il bene appartiene a persona estranea al reato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di confisca, infatti, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l’intestazione sia del tutto fittizia e che l’autore dell’illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 1, n. 44136 del 04/10/2023, Rv. 285401, fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter, cod. pen.; Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Rv. 249885).
Si tratta, peraltro, di giurisprudenza costantemente seguita negli anni, e coerente anche con l’ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, richiamata dal ricorrente, atteso che questa dichiarava espressamente di condividere l’orientamento secondo cui “non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità”, e ciò in quanto posizione “sorretta da univoci e convincenti dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di “estraneità al reato” in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato“
Come rilevato dal ricorrente, con tale pronuncia le sezioni unite ricordavano che “la coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l’inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27, comma 1 Cost.“. Rilevavano anche, però, che “è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneità al reato“, dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello “ius in re aliena”, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen.- anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”. (Sez. U. n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, cit.)
La sentenza impugnata non si pone in alcun modo in contrasto con tali principi, non emergendo in alcun modo, dal percorso argomentativo della Corte territoriale, un affidamento incolpevole della C.P. nella liceità dell’acquisto dell’immobile bensì, al contrario, che questa non aveva alcun rapporto con lo S.S., eppure in occasione dell’acquisto dell’immobile ebbe a consegnare gli assegni emessi dal predetto in favore dell’Enasarco.
Emerge, altresì, dalla sentenza impugnata che l’immobile è stato intestato alla C.P., pur non avendo la stessa in alcun modo provveduto alla necessaria provvista finanziaria, in quanto solo questa, quale titolare del contratto di affitto con Enasarco, poteva esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto del bene e fruire di vantaggiose condizioni di vendita che prevedevano uno sconto del 40% sul valore di mercato dello stesso. L’effettivo interesse della stessa sul bene, emergente da tali circostanze, lungi dall’essere incompatibile con il carattere fittizio dell’intestazione dello stesso, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come conferma della non “estraneità al reato” della predetta intestataria del bene,
4. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo del ricorso presentato dall’avv. Casto nell’interesse del M.R., laddove viene prospettata la violazione dell’art. 627 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento al mancato esame della teste C.P. al fine di verificare la buona fede di questa nell’intestazione dell’immobile, come invece avrebbe imposto la predetta norma, nel prescrivere che, “se è annullata la sentenza e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione .. “, norma che si assume avere “un perimetro operativo particolarmente ampio rispetto a quello riconosciuto dall’art. 603 cod. pen…” in considerazione della diversa ratio.
Per giurisprudenza costante, invece, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019 Rv. 278703; Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, Rv. 278703; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939).
Il mancato esame della teste C.P., pertanto, appare coerente con tali principi e con “la ritenuta irrilevanza della deposizione della C.P. e, quindi, della legittimità della revoca dell’ordinanza di ammissione della prova”, riconosciuto dalla stessa sentenza della sesta sezione penale n. 15138/2022, alla pag. 18, sul rilievo che la struttura della contestazione, “incentrata sulla natura del rapporto di do ut destra l’imprenditore e Raffaele M.R. – che è pacificamente l’autore della richiesta all’imprenditore – rende irrilevanti i dettagli, in tale frangente, del rapporto M.R. – C.P. o dell’impegno della C.P. alla restituzione della somma”, come da dichiarazione rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita in via dei F.P., riconosciuta in sentenza come priva di data certa e mai pervenuta allo S.S..
5. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso concernenti le statuizioni civili.
5.1 La condanna al risarcimento dei danni in favore dell’associazione ASIA USB è stata revocata dalla Corte di Appello sul rilievo che la C.P. aveva già sottoscritto con la Fondazione Enasarco in data 16/9/2008 un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare, e che poi con contratto in data 1/4/2009, su richiesta di cambio di appartamento – rientrante nella prassi – si era proceduto ad assegnare alla Persico l’unità immobiliare di cui si tratta. La predetta aveva, pertanto, regolarmente esercitato il diritto di prelazione su tale unità abitativa, avendo ricevuto regolare lettera per l’esercizio di tale diritto, nell’ambito del progetto
Giova rilevare, però, che ai sensi dell’art. 1 comma 168 d.l. 95, convertito in l. 228/2012, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonche’ delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di regola non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. La norma fa però “salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Alla luce di tali principi occorreva confrontarsi con la documentazione prodotta dal pubblico ministero all’udienza del 13/4/2018, dalla quale emerge che per poter godere dei benefici nascenti dall’adesione al cd. progetto Mercurio occorreva essere conduttori dell’immobile Enasarco che si intendeva acquistare, prima della data di sottoscrizione dell’accordo, 11/9/2008: solo dopo tale data, invece, il 16/9/2008, la C.P. risulta aver stipulato contratto di locazione relativo ad altro appartamento, in via P. Revoltella n. 41, poi registrato il 24/3/2009, e solo in data 1/4/2009 risulta aver proceduto al cambio dell’appartamento. Inoltre, dalle dichiarazioni del dirigente del Servizio Immobiliare Tibaldeschi, prodotte all’udienza del 13/4/2018 emerge che, con riferimento al primo contratto, che risulta sottoscritto il 16/9/2008, “dai documenti presenti in archivio ed allegati al fascicolo dell’immobile si evince che la Signora ha effettivamente sottoscritto il contratto il 5 febbraio 2009…”
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte territoriale perché si confronti con tali elementi, atteso che tra gli obiettivi del progetto Mercurio vi era quello di sostenere politiche governative di social housing, purché a favore di agenti e rappresentanti di commercio e la sottrazione dell’immobile di via dei F.P. 258 al fondo al quale sarebbe naturalmente confluito ne avrebbe distorto l’uso della finalità abitative all’interno delle politiche di social housing.
5.2 Fondate sono anche le censure rivolte dal M.R. alle statuizioni in favore delle altre parti civili, atteso che la sentenza n. 15138/2022 della sesta sezione penale di questa Corte aveva rilevato la necessità di determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale con congrui riferimenti in fatto volti a dar conto dei parametri individuati, prescrizione che non può ritenersi soddisfatta con il mero riferimento alla diversa esposizione delle parti civili rispetto alla risonanza mediatica del fatto, circostanza non ulteriormente specificata e, comunque, da sola inidonea a costituire quel “congruo riferimento in fatto” di per sé sufficiente a rendere conto della corretta quantificazione effettuata.
6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di M.R..