CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12866 depositata il 10 maggio 2024

Lavoro – CCNL Multiservizi – CIGS – Appalto – Cessazione di appalto – Subentro in appalto senza variazioni di termini – Obbligo di assunzione dell’impresa subentrante – Rigetto – Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l’obbligo a carico della subentrante azienda di assumere

Rilevato che

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3768 del 12.12.2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice in epigrafe indicata accertando che la R.G. spa era tenuta ad assumere quest’ultima alle proprie dipendenze dal 9.6.2014, con le medesime mansioni e lo stesso inquadramento nel 2° livello CCNL Multiservizi ed orario di lavoro di 40 ore settimanali, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni non percepite dalla messa in mora sino alla pronuncia stessa.

2. La originaria pretesa era fondata sul fatto che la lavoratrice, alle dipendenze della P.F. srl dall’1.12.1999 al 9.6.2014, inquadrata nel 2° livello del CCNL per i dipendenti di imprese Multiservizi e con mansioni di operaia addetta alle pulizie, posta in CIGS, pur essendo inserita nei nominativi risultanti dall’elenco allegato dalla P.F. srl e comunicata alla R.G. spa – che subentrata nel rapporto di appalto si era impegnata ad assumere tali dipendenti – era, invece, stata, poi, oggetto di rifiuto da parte della nuova appaltatrice.

3. I giudici hanno rilevato che: a) l’azione proposta dalla lavoratrice non era soggetta ad alcun termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010; b) il servizio, cui era addetta l’originaria ricorrente, rientrava tra quelli oggetto del cambio appalto e ciò che rilevava era il fatto che il nominativo della lavoratrice fosse inserito tra quelli indicati nella comunicazione ufficiale inviata alla DPL e alla R.G. spa e che fosse in forza della HP con il possesso di una anzianità di almeno quattro mesi giusta quanto previsto dall’art. 4 CCNL Multiservizi; c) la fattispecie concreta rientrava pacificamente nella ipotesi sub a) del menzionato art. 4 CCNL Multiservizi; d) il rifiuto illegittimo all’assunzione costituiva inadempimento e il pregiudizio andava commisurato alla retribuzione goduta nel rapporto con la precedente appaltatrice in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la R.G. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la lavoratrice.

5. Le parti hanno depositato memorie.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 4 del CCNL del 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’azienda subentrante fosse tenuta all’assunzione del personale della precedente appaltatrice con conservazione delle condizioni economiche-normative di cui ai rapporti cessati; b) che il risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione da parte dell’impresa cd. subentrante, nell’ambito del cd. cambio appalto, dovesse essere commisurato alla retribuzione goduta con la precedente appaltatrice, in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 4.3.2015 n. 23, laddove la Corte di merito aveva equiparato il fenomeno contrattuale del cambio appalto ad un trasferimento di ramo di azienda.

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico giuridica, sono infondati e vanno richiamati i principi di cui all’ordinanza di questa Corte n. 22905/2023 cui si intende dare seguito.

5. Giova premettere che l’art. 4 CCNL in esame, rubricato “cessazione di appalto” prevede: “Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina … In ogni caso di cessazione di appalto, l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell’appalto in questione da almeno 4 mesi; l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto – risultanti da documentazione probante che lo determini – almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.”

6. Orbene, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle nome di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).

7. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).

8. Ciò premesso, avendo riguardo ai principi sopra evidenziati questo Collegio considera corretta e condivisibile l’interpretazione dell’art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 31.5.2011.

9. E’ pacifico che si verte in una ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 4 del CCNL in esame, trattandosi di subentro in un appalto nel settore delle pulizie senza variazioni sostanziali.

10. La questione di diritto che si pone è quella relativa, in questo caso, all’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione.

11. Va premesso che alcuna influenza specifica, nel caso in esame, può spiegare il precedente di questa Corte (Cass. n. 16089/2014) che si è confrontato con un testo della disposizione contrattuale collettiva, diverso da quello oggetto della presente analisi, ove era inserito l’inciso “alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova” che non è, invece, presente nella versione de qua.

12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato, è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve ritenersi da effettuarsi alle “medesime condizioni”.

13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratio del precetto contrattuale.

14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall’art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto.

15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante.

16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo per una corretta comunicazione agli Organi indicati ma, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l’economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.

17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico.

18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l’obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.

19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass. n. 28246/2018).

20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell’azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.

21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l’assunzione senza periodo di prova.

22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest’ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutare l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.

24. L’assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l’azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell’appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l’esclusione di un periodo di prova.

25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 5260/2023) secondo cui <l’art. 7 del decreto legge 248/2007, al comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.

La disposizione ha quindi aggiunto un’ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all’applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall’art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell’appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall’art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di “favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori”, che concorrono ad individuare l’ambito dell’esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)>.

26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell’art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall’art. 2112 cc, mirando quest’ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l’azienda cedente.

27. In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell’ambito applicativo del citato art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro.

28. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all’ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l’obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell’art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l’intero periodo dell’inadempimento dell’obbligo di assunzione, salva la prova – della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente – di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.

29. Ciò in un contesto in cui si era in presenza di un cambio appalto, ove il lavoratore aveva diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore.

30. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

31. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente.

32. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente che si è dichiarata antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.