AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 106 del 16 maggio 2024
Dispositivo copertura letti ospedalieri con filtro – Aliquota IVA applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) rappresenta di operare nell’ambito del commercio all’ingrosso di presidi medicochirurgici in tutto il territorio nazionale.
La Società riferisce che:
1. nel corso del 2021 ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere;
2. ha depositato una domanda di brevetto per tale DPC presso l’Ufficio Italiano Brevetti denominato ”Dispositivo di protezione collettiva particolarmente per strutture sanitarie del tipo di ospedali, cliniche private, presidi sanitari e simili”, in quanto l’invenzione che si vuole tutelare attraverso il brevetto consiste nel particolare sistema di aperture passanti e richiudibili che consentono, grazie al sistema di aspirazione e filtraggio, di operare sul paziente attraverso la copertura/tenda senza che si verifichi fuoriuscita di aria contaminata;
3. è sua intenzione produrlo e commercializzarlo con la denominazione ”ALFA CLP” (CLP sta per Copertura Letto Paziente). A tal fine sarà composto da due elementi:
una copertura/tenda in materiale plastico PVC trasparente con base non trasparente saldata alla copertura, fornita di aperture passanti e richiudibili per consentire l’ingresso delle mani dell’operatore in caso di necessità di intervento diretto sul paziente, e sostenuta da supporti in metallo opportunamente congegnati al fine di assecondare i possibili movimenti della struttura letto mantenendo le condizioni di vivibilità del paziente all’interno, e evitando la fuoriuscita di aria contaminata; la copertura prevede, inoltre, aperture per l’inserimento dei mezzi di aspirazione di cui al punto successivo;
un sistema di aspirazione e filtraggio composto di un’unità filtrante (motore con filtri HEPA) in grado di aspirare l’aria circolante all’interno del volume delimitato tra la base e la copertura. Più esattamente, tale aspirazione instaura un flusso unidirezionale dell’aria che la conduce al filtro HEPA impedendone la dispersione nell’ambiente esterno alla copertura.
Il prodotto in commento consente, quindi, la creazione di un ambiente a pressione negativa all’interno della copertura/tenda, che impedisce all’aria qui contenuta infetta, o potenzialmente infetta di uscire e contaminare l’ambiente circostante e mantiene la strumentazione utilizzata per la cura del paziente, come monitor, pompe infusionali e simili, isolata dal paziente stesso.
Infine, il dispositivo permette lo spostamento del paziente isolato all’interno di qualunque struttura ospedaliera, garantendone l’isolamento e trasformando sostanzialmente il letto ospedaliero in una barella biocontenitiva.
La Società chiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alla cessione del decritto DPC, alla luce delle norme specifiche adottate contestualmente al diffondersi della pandemia da COVID-19, nei primi mesi del 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che per le caratteristiche tecniche e le funzioni del dispositivo in esame possa ritenersi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, dal momento che esso è composto da un sistema di aspirazione e filtraggio classificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito ”ADM”) tra gli ”Apparecchi per filtrare o depurare l’aria” di cui al codice NC 8421 39 25 e da una copertura/tenda in plastica (assimilabile alle attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo come da Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020) e tale da rendere il letto ospedaliero una barella biocontenitiva, di cui alla Risposta n. 99 dell’11 febbraio 2021.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La Tabella A, Parte IIbis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, ”Decreto IVA”), come modificata dall’articolo 124 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede al numero 1ter.1, un elenco di ”beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tra questi beni sono espressamente indicati: «sistemi di aspirazione; …; aspiratore elettrico; …; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo».
La circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E chiarisce che ”[…] in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti … con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021”, come peraltro affermato da ADM, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020.
Peraltro, in risposta al quesito n. 2.10, la circolare 26/E precisa che ”L’elenco dei prodotti che beneficiano ”a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l’aggiunta del n. 1ter.1 alla Parte IIbis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”.
ADM, con la circolare n. 12/D del 2020, come aggiornata al 16 novembre dello stesso anno, riporta i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione (ulteriormente aggiornati con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021, i cui elenchi allegati sono stati aggiornati il 12 gennaio 2022). Si tratta di codici già individuati dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane e ripresi nella Decisione della Commissione C (2020) 2146 del 3 aprile 2020 con cui si autorizzano gli Stati membri a concedere la franchigia dai dazi e l’esenzione da IVA sull’importazione dei beni necessari a contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19 nel 2020.
In particolare, ai prodotti «sistemi di aspirazione/aspiratore elettrico» sono associati i codici TARIC ex 9019 2090 (tra gli ”Apparecchi di ventilazione meccanica, non invasivi”), ex 9018 4990 ed ex 9018 9084 (tra gli ”altri strumenti ed apparecchi per la medicina e la chirurgia…”), ed ex 8543 7090 (tra gli ”altri di altre macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo”).
Con riferimento alle «attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo», inoltre, ADM individua le ulteriori voci:
«letti ospedalieri» con codice TARIC ex 9402 9000
«tende» codice 6306 2200 6306 2900
«tende di plastica» codice 3926 9097.
Nel parere di accertamento tecnico rilasciato in relazione al prodotto oggetto del presente interpello, interamente considerato, ”[s]ulla base degli elementi informativi forniti dalla Società, in considerazione delle indicazioni fornite nelle schede tecniche”, ADM ”ritiene che ”ALFA CLP” sia classificabile tra gli Apparecchi per filtrare o depurare l’aria di cui al codice NC 8421 39 25”, escludendo, peraltro, la riconducibilità al Capitolo 39 (Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma), in virtù della nota 2) lettera s) al capitolo 39 medesimo, che esclude espressamente la classificazione in tale capitolo per «gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico)», che comprende i beni di cui al Capitolo 84.
Infine, per quanto riguarda le barelle biocontenitive che comunque costituiscono, ai fini che qui interessano, un prodotto diverso da quello oggetto del presente interpello si evidenzia che nella risposta n. 99 pubblicata in data 11 febbraio 2021, è stata riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota del 5 per cento, in quanto rientranti tra i «carrelli per emergenza» a cui sono associati i codici TARIC ex 8713 9000(”Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione”) ed ex 9402 9000 (”Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria”).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni del prodotto che l’Istante intende commercializzare debba applicarsi l’aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell’elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l’applicazione di aliquote ridotte.